CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 12330/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6707/2014 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 04/24/13, depositata il 22/01/2013; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6707/2014 Numero sezionale 1200/2022 Numero di raccolta generale 12330/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi contro [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta individuale di commercio di autoveicoli, il quale resiste con controricorso, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, che ha rigettato l’appello dell’ufficio finanziario nei confronti della sentenza della C.T.P. di Agrigento che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di accertamento che ricostruiva, con metodo induttivo, il reddito di impresa, ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, per l’annualità 2003; 2. il giudice tributario di appello, sulla premessa (cfr. pag. 3 della sentenza) che «il contribuente negli anni 2003 e 2004, ha contabilizzato sia in acquisto che in vendita esclusivamente operazioni con il regime del margine», nega che le violazioni riscontrate dagli accertatori fossero così gravi, ripetute e numerose da rendere inattendibile la contabilità della ditta e da giustificare la ricostruzione induttiva della base imponibile. E questo perché, innanzitutto, malgrado la mancata annotazione del dettaglio delle rimanenze, i verificatori avevano avuto a disposizione il registro di carico e scarico degli autoveicoli commercializzati. Inoltre, prosegue la sentenza, trattandosi di ditta individuale, l’esistenza di un conto denominato “titolare conto corrente” sopperiva alla mancanza (riscontrata nell’attività di controllo) del “conto banca o cassa” recante i “movimenti numerari”. Infine, per la C.T.R. (ibidem, pag. 4), «l’omessa indicazione in fattura di avvalersi del regime del margine integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.»; r.g. n. 6707/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6707/2014 Numero sezionale 1200/2022 Numero di raccolta generale 12330/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 15, 39, comma 2 lett. d); dell’art. 1 lett. d) del d.p.r. 570 del 1996 e dell’art. 55 d.p.r. 633/1972 in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha erroneamente negato che le irregolarità contabili rilevate fossero sufficienti a fondare l’accertamento induttivo del reddito di impresa del contribuente; 1.1. il motivo è fondato; per Cass. 29/03/2021, n. 8698, «In tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall’impresa commerciale […] può essere svolta in via induttiva ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di dati o notizie conosciute dall’Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell’inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio.». Nel caso in esame la C.T.R. non si è attenuta a questo principio di diritto poiché ha negato la legittimità del ricorso al metodo induttivo di ricostruzione del reddito del contribuente sebbene non fosse possibile determinare le rimanenze/giacenze degli autoveicoli per le carenze del libro degli inventari, obbligatorio ai sensi dell’art. 2214 cod. civ., la cui regolare tenuta (diversamente da quanto afferma il giudice tributario di merito) è necessaria, a prescindere dall’esistenza del registro di carico e scarico della merce; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 41 del 1995, artt. da 36 a 40, conv. in L. n. 85 del 1995; d.l. n. 331 del 1993, art. 38, comma 4 e art. 47; d.p.r. n. 633/72, art. 21, 4, 25, 28 e 45, direttiva CEE n. 77/79 e succ. mod., regolamento r.g. n. 6707/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6707/2014 Numero sezionale 1200/2022 Numero di raccolta generale 12330/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 CEE n. 218/92, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art.2697 c.c.; difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5»]), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per la quale l’omessa indicazione, in fattura, dell’applicazione del regime del margine integra una violazione meramente formale, che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale dell’Iva sul margine di profitto nella cessione di veicoli usati, trascurando, sul piano generale, che l’operatore economico ha un dovere di verifica nella scelta del regime fiscale da adottare per la transazione che pone in essere, e, quanto alla fattispecie concreta, che detto onere era configurabile anche in capo al contribuente, che era in possesso dei libretti di circolazione attestanti la natura dei precedenti titolari delle autovetture cedute (nella specie: società di autonoleggio e leasing che avevano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione); 3. con il terzo motivo [«In subordine: motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 5, c.p.c. n. 3»], l’Agenzia lamenta l’illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione della statuizione del giudice tributario di appello circa l’irrilevanza dell’indicazione del regime del margine; 4. la prima censura del secondo motivo (attinente ad un error in iudicando) è fondata e ciò comporta l’assorbimento sia della seconda censura del medesimo mezzo di impugnazione (difetto di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) che del terzo motivo (formulato in subordine); 4.1. il dictum della Commissione tributaria regionale, per la quale l’omessa indicazione in fattura del ricorso al regime del margine rappresenterebbe un violazione meramente formale, collide con la consolidata e persuasiva giurisprudenza di questa Corte, alla quale si deve dare seguito, che, in materia della cessione di oggetti d’arte, ha r.g. n. 6707/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6707/2014 Numero sezionale 1200/2022 Numero di raccolta generale 12330/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 enunciato il principio, che vale in generale per le cessioni soggette al regime del margine, secondo cui «In tema d’Iva, il regime del margine di utile di cui all’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. nella l. n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell’ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, per cui l’indicazione sulla fattura del cedente della dicitura regime del margine oggetti d’arte (oppure da collezione o di antiquariato o beni d’occasione) non può ritenersi un mero elemento formale, impedendo la sua omissione la prova del requisito d’ordine soggettivo.» (Cass. 30/05/2016, n. 11086; in senso conforme, da ultimo, Cass. 29/11/2021, n. 37261, che, in motivazione, menziona Cass. 07/11/2018, n. 28376. Con specifico riferimento al tema del regime del margine di utile in materia di Iva, cfr. Cass. Sez. U. 12/09/2017, n. 21105); 5. in conclusione, accolti il primo e il secondo motivo, nei termini sopra indicati, e assorbito il terzo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale d