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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38014/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 24 ottobre 2024, con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 10 novembre 2023, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui al capo a), ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e lo aveva assolto dal delitto di cui al capo b), per insussistenza del fatto; che, con il primo ricorso (a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), corredato di tre motivi, si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza: 1) per violazione del combinato disposto degli artt. 192, 530 e 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., laddove non si è ritenuto di assolvere l'imputato anche in ordine al reato di cui al capo a), nonostante l'insussistenza di elementi probatori a sostegno dell'inesistenza delle operazioni fatturate, con conseguente carenza della motivazione; 2) per violazione di legge e vizio motivazionale, nella parte in cui si è negato il vincolo della continuazione tra tutti i reati di cui al capo a) e quelli giudicati irrevocabilmente dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con sentenza n. 438 del 21 maggio 2019, nonostante l'identità delle norme violate, la concomitanza temporale e l'identità del movente delle molteplici azioni criminose; 3) per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi della motivazione, in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche, per non avere il giudice di merito valutato il comportamento dell'imputato successivamente alla commissione del reato e le precarie condizioni di vita individuale e sociale dello stesso; che, con il secondo ricorso (a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza per: 1) violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, quanto al mancato esame delle critiche mosse nei motivi di appello alla sentenza di primo grado, con riferimento alla testimonianza del teste Gerbini, e violazione di legge processuale quanto al ricorso alle presunzioni tributarie semplici, sul rilievo non si potrebbe comunque escludere l'operatività della società dell'imputato; 2) inosservanza della legge penale, manifesta illogicità e carenza della motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che i motivi presentati con entrambi i ricorsi non risultano essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, attengono a profili fattuali e sono formulati in modo non specifico; che, con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi, va evidenziato che la Corte dì appello ha indicato le considerazioni e le risultanze probatorie dalle quali emerge l'assenza di organizzazione e risorse necessarie per il compimento di attività produttiva, assistenza, manutenzione o facchinaggio, da cui consegue, in definitiva, l'accertamento del fatto che le fatture oggetto di contestazione afferissero ad operazioni inesistenti;i. che, relativamente alla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Gerbini, la difesa ricorrente si limita a sollecitare una rivalutazione fattuale, sulla base di indimostrate asserzioni, senza evidenziare alcun vizio processuale o sostanziale rilevante; che non è sufficiente, a tal fine, affermare genericamente che il testimone avrebbe fatto riferimento a pagamenti effettuati, essendo pacifica la mancanza di documentazione contabile, di dichiarazioni fiscali, di indicazioni in fattura di prestazioni individuabili, di personale, di sede legale idonea della società dell'imputato e restando irrilevanti eventuali affermazioni riferibili a pagamenti o ad una pretesa operatività della società in periodi diversi da quelli in contestazione; che il riferimento della difesa all'utilizzazione di presunzioni tributarie è assolutamente ultroneo, a fronte di un quadro probatorio chiaro ed univoco nel senso dell'inesistenza delle prestazioni oggetto dell'imputazione; che, per quanto concerne il secondo motivo del primo ricorso, anch' esso genericamente formulato, la Corte di merito ha precisato che non può essere accolta la richiesta relativa al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, posto che i fatti si sono verificati in contesti diversi e non presentano elementi di collegamento, non essendo sufficiente ad identificare un unico disegno criminoso il generico proposito di uno stile di vita illecito; che, relativamente al terzo motivo del primo ricorso e al secondo motivo del secondo ricorso, deve osservarsi che la sentenza impugnata offre un'analitica spiegazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e le valutazioni poste alla base del trattamento sanzionatorio; che, sul punto, la Corte distrettuale precisa che la sottoposizione dell'imputato ad esame attiene ad una mera scelta difensiva e non può dunque essere valutata come comportamento processuale di particolare rilievo ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio; che, inoltre, il rigetto della richiesta di riconoscere le attenuanti generiche è giustificato dai plurimi precedenti penali, mentre il trattamento sanzionatorio viene considerato proporzionato alla luce della gravità dei fatti, dell'entità dell'imposta evasa, del numero delle fatture oggetto di contestazione e dalla personalità stessa dell'imputato, a fronte di generiche critiche difensive, poi riprodotte con il ricorso per cassazione.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del 3 Ak versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 24 ottobre 2024, con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 10 novembre 2023, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui al capo a), ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e lo aveva assolto dal delitto di cui al capo b), per insussistenza del fatto; che, con il primo ricorso (a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), corredato di tre motivi, si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza: 1) per violazione del combinato disposto degli artt. 192, 530 e 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., laddove non si è ritenuto di assolvere l'imputato anche in ordine al reato di cui al capo a), nonostante l'insussistenza di elementi probatori a sostegno dell'inesistenza delle operazioni fatturate, con conseguente carenza della motivazione; 2) per violazione di legge e vizio motivazionale, nella parte in cui si è negato il vincolo della continuazione tra tutti i reati di cui al capo a) e quelli giudicati irrevocabilmente dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con sentenza n. 438 del 21 maggio 2019, nonostante l'identità delle norme violate, la concomitanza temporale e l'identità del movente delle molteplici azioni criminose; 3) per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi della motivazione, in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche, per non avere il giudice di merito valutato il comportamento dell'imputato successivamente alla commissione del reato e le precarie condizioni di vita individuale e sociale dello stesso; che, con il secondo ricorso (a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza per: 1) violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, quanto al mancato esame delle critiche mosse nei motivi di appello alla sentenza di primo grado, con riferimento alla testimonianza del teste Gerbini, e violazione di legge processuale quanto al ricorso alle presunzioni tributarie semplici, sul rilievo non si potrebbe comunque escludere l'operatività della società dell'imputato; 2) inosservanza della legge penale, manifesta illogicità e carenza della motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che i motivi presentati con entrambi i ricorsi non risultano essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, attengono a profili fattuali e sono formulati in modo non specifico; che, con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi, va evidenziato che la Corte dì appello ha indicato le considerazioni e le risultanze probatorie dalle quali emerge l'assenza di organizzazione e risorse necessarie per il compimento di attività produttiva, assistenza, manutenzione o facchinaggio, da cui consegue, in definitiva, l'accertamento del fatto che le fatture oggetto di contestazione afferissero ad operazioni inesistenti;i. che, relativamente alla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Gerbini, la difesa ricorrente si limita a sollecitare una rivalutazione fattuale, sulla base di indimostrate asserzioni, senza evidenziare alcun vizio processuale o sostanziale rilevante; che non è sufficiente, a tal fine, affermare genericamente che il testimone avrebbe fatto riferimento a pagamenti effettuati, essendo pacifica la mancanza di documentazione contabile, di dichiarazioni fiscali, di indicazioni in fattura di prestazioni individuabili, di personale, di sede legale idonea della società dell'imputato e restando irrilevanti eventuali affermazioni riferibili a pagamenti o ad una pretesa operatività della società in periodi diversi da quelli in contestazione; che il riferimento della difesa all'utilizzazione di presunzioni tributarie è assolutamente ultroneo, a fronte di un quadro probatorio chiaro ed univoco nel senso dell'inesistenza delle prestazioni oggetto dell'imputazione; che, per quanto concerne il secondo motivo del primo ricorso, anch' esso genericamente formulato, la Corte di merito ha precisato che non può essere accolta la richiesta relativa al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, posto che i fatti si sono verificati in contesti diversi e non presentano elementi di collegamento, non essendo sufficiente ad identificare un unico disegno criminoso il generico proposito di uno stile di vita illecito; che, relativamente al terzo motivo del primo ricorso e al secondo motivo del secondo ricorso, deve osservarsi che la sentenza impugnata offre un'analitica spiegazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e le valutazioni poste alla base del trattamento sanzionatorio; che, sul punto, la Corte distrettuale precisa che la sottoposizione dell'imputato ad esame attiene ad una mera scelta difensiva e non può dunque essere valutata come comportamento processuale di particolare rilievo ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio; che, inoltre, il rigetto della richiesta di riconoscere le attenuanti generiche è giustificato dai plurimi precedenti penali, mentre il trattamento sanzionatorio viene considerato proporzionato alla luce della gravità dei fatti, dell'entità dell'imposta evasa, del numero delle fatture oggetto di contestazione e dalla personalità stessa dell'imputato, a fronte di generiche critiche difensive, poi riprodotte con il ricorso per cassazione. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del 3 Ak versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle a
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