Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19868/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) SOCCI; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della Libertà di Pescara. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pesca* in sede di riesame, con ordinanza del 9 settembre 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] car, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 17 marzo 2021, in relazione ai reati in accertamento (art. 81, 110, 48, 479 e 640 cod. pen., art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000).

2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati. • 2.

1. Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.); ,. motivazione apparente dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di riesame dell'indagato ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti, rilevando semplicemente che lo stesso è fondato su atti e documenti analizzati dal giudice per le indagini preliminari.

La motivazione risulta meramente apparente, nessuna reale motivazione è stata fornita dal Tribunale se non una mera elencazione dei documenti senza nessuna analisi delle prospettazioni della difesa, nell'atto di impugnazione.

Sussiste, infatti, una sproporzione tra il fatturato della società (circa due milioni di euro) e la condotta contestata che riguarda la compravendita di solo 5 autovetture per un profitto di soli 20.000 C. ià società ha acquistato quattro delle cinque autovetture in ordinario regime IVA, e ha rivenduto le stesse versando VIVA all'erario.

Una sola autovettura e stata commercializzata con il regime dell'iva a margine.

Il prezzo delle autovetture risulta in linea con i prezzi di mercato, a volte di valore superiore, in considerazione dell'ottimo stato di uso del mezzo.

La grafia utilizzata per la falsificazione della documentazione non risulta riferibile a rappresentante legale della società ricorrente; la falsificazione è avvenuta, pertanto, ad opera di terzi, successivamente e all'insaputa del ricorrente.

Il ricorrente, infatti, si è dimostrato stupito alla visita della PG ad un suo cliente.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie tutti i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta dalla documentazione in atti, analizzando ogni singola operazione nei dettagli della documentazione falsificata per la frode fiscale.

Per alcune vetture l'acquisto era fatto figurare direttamente dal cliente privato, nonostante l'intervento e la commercializzazione dell'auto tramite la società del ricorrente (ad esempio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione.

5. Sull'elemento soggettivo dei reati in accertamento (il dolo) si deve rilevare come in sede di riesame l'elemento soggettivo del reato non risulta escluso in maniera evidente (ictu ocu/i): "In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali [...] al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, è integrato dal dolo generico, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ocull la sussistenza di tale elemento" (Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019 Cc., dep. 12/06/2019, Rv. 276015 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 18331 del 22/04/2016 Cc., dep. 03/05/2016, Rv. 266896 e Sez. 6, Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., dep. 11/04/2014, Rv. 259337).

Nel caso in giudizio il Tribunale del riesame rileva, peraltro, la sussistenza del dolo in relazione all'analisi della documentazione delle compravendite, con la nazionalizzazione del veicolo tramite la società del ricorrente, mentre formalmente)con la falsificazione di atti, l'acquisto veniva fatto risalire direttamente dal privato all'estero.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) SOCCI; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della Libertà di Pescara. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pesca* in sede di riesame, con ordinanza del 9 settembre 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] car, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 17 marzo 2021, in relazione ai reati in accertamento (art. 81, 110, 48, 479 e 640 cod. pen., art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati. • 2. 1. Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.); ,. motivazione apparente dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di riesame dell'indagato ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti, rilevando semplicemente che lo stesso è fondato su atti e documenti analizzati dal giudice per le indagini preliminari. La motivazione risulta meramente apparente, nessuna reale motivazione è stata fornita dal Tribunale se non una mera elencazione dei documenti senza nessuna analisi delle prospettazioni della difesa, nell'atto di impugnazione. Sussiste, infatti, una sproporzione tra il fatturato della società (circa due milioni di euro) e la condotta contestata che riguarda la compravendita di solo 5 autovetture per un profitto di soli 20.000 C. ià società ha acquistato quattro delle cinque autovetture in ordinario regime IVA, e ha rivenduto le stesse versando VIVA all'erario. Una sola autovettura e stata commercializzata con il regime dell'iva a margine. Il prezzo delle autovetture risulta in linea con i prezzi di mercato, a volte di valore superiore, in considerazione dell'ottimo stato di uso del mezzo. La grafia utilizzata per la falsificazione della documentazione non risulta riferibile a rappresentante legale della società ricorrente; la falsificazione è avvenuta, pertanto, ad opera di terzi, successivamente e all'insaputa del ricorrente. Il ricorrente, infatti, si è dimostrato stupito alla visita della PG ad un suo cliente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie tutti i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta dalla documentazione in atti, analizzando ogni singola operazione nei dettagli della documentazione falsificata per la frode fiscale. Per alcune vetture l'acquisto era fatto figurare direttamente dal cliente privato, nonostante l'intervento e la commercializzazione dell'auto tramite la società del ricorrente (ad esempio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione. 5. Sull'elemento soggettivo dei reati in accertamento (il dolo) si deve rilevare come in sede di riesame l'elemento soggettivo del reato non risulta escluso in maniera evidente (ictu ocu/i): "In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali [...] al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, è integrato dal dolo generico, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ocull la sussistenza di tale elemento" (Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019 Cc., dep. 12/06/2019, Rv. 276015 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 18331 del 22/04/2016 Cc., dep. 03/05/2016, Rv. 266896 e Sez. 6, Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., dep. 11/04/2014, Rv. 259337). Nel caso in giudizio il Tribunale del riesame rileva, peraltro, la sussistenza del dolo in relazione all'analisi della documentazione delle compravendite, con la nazionalizzazione del veicolo tramite la società del ricorrente, mentre formalmente)con la falsificazione di atti, l'acquisto veniva fatto risalire direttamente dal privato all'estero.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Decreto Cassazione n. 19868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris