CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; etfiG OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di tu Appello di Milano, di conferma della sentenza del Tribunale di-Liche lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 412 di multa per i delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto censura il vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena, con una struttura argomentativa del tutto generica, omettendo il confronto con la pronuncia impugnata, la quale ha dato ampiamente conto dei criteri seguiti per la commisurazione della pena, siccome investita in via esclusiva della quesitone con l'atto di appello, analizzando specificamente molti tra i criteri rilevanti ex art. 133 cod. pen. (gravità della condotta, intensità del dolo, precedenti penali del ricorrente). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2