CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/strrtge le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Trento, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla pena residua di anni quattro, mesi tre, giorni sei di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza del 13 novembre 2020. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei reati di cui al titolo in esecuzione, dei procedimenti in fase di indagini, dell'informativa delle Forze dell'ordine e della relazione di sintesi, ha evidenziato che la concessione della misura alternativa richiesta, in applicazione di un'accorta progressione trattamentale, appariva lasciare un ampio margine al condannato, il quale doveva scontare ancora un non modesto residuo di pena. Il giudice di merito, inoltre, ha rilevato che l'attività prospettata a supporto dell'istanza si sarebbe dovuta svolgere esclusivamente in ambito familiare, circostanza che non avrebbe favorito il controllo circa la serietà e l'effettività dell'impegno del condannato, garantito invece da un datore di lavoro esterno al contesto familiare. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 Ord. pen., 27 Cost. e 3 CEDU, perché il Tribunale di sorveglianza, pur avendo dato atto che vi erano agli atti elementi in forza dei quali poter evincere che fosse iniziato un percorso di rieducazione, ha erroneamente rigettato la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, vada dichiarato inammissibile. 1.1. La valutazione del Tribunale appare incensurabile nel giudizio di legittimità, perché il provvedimento impugnato ha dato conto delle controindicazioni allo stato sussistenti per accedere all'affidamento in prova ai servizi sociali, peraltro in armonia con gli elementi tratti dall'istruttoria e richiamando la necessità di una corretta adozione di un criterio di progressione trattamentale del condannato. Nello stesso ordine di idee, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio per il quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (in questo senso: Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 e Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). 1.2. I giudici hanno fatto un'analisi ampia e completa della situazione di vita personale e familiare dell'istante, comparando in modo logico tutti i dati a disposizione, sicché la valutazione conclusiva sulla necessità di una progressione graduale nella concessione delle misure alternative alla detenzione, in conformità all'indicazione specifica fornita dagli operatori penitenziari durante il periodo di osservazione della personalità del condannato, appare immune dai vizi denunciati. Il ricorrente, invece, ha svolto considerazioni di merito meramente confutative dei criteri di valutazione seguiti nel provvedimento impugnato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle --ammende. Così deciso l'11/01/