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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 29714/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la Sentenza resa in pari data sempre dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso, ha contestualmente impugnato sia l'ordinanza di non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2025, sia la sentenza, emessa in pari data, con la quale il suddetto è stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 387 bis cod. pen., lamentando violazione di legge con riguardo agli artt. 276 cod. proc. pen e 387-bis cod. pen.; ritenuto che, in disparte ogni considerazione sulle peculiarità dell'impugnazione in questione, unitariamente rivolta avverso due provvedimenti autonomi, connotati da percorsi processuali, contenuti decisori e risvolti effettuali del tutto diversi, il ricorso deve ritenersi inammissibile per più concorrenti ragioni; rilevato, in particolare, che il ricorso risulta direttamente trasmesso a mezzo posta alla Corte, quando, di contro, ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. lo stesso andava depositato presso la cancelleria del giudice a quo; ritenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ad quem può ragionevolmente ritenersi ammissibile solo nell'ipotesi in cui essa venga poi rimessa, nei termini di legge, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, atteso che l'impugnante, nel caso di presentazione ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, si assume il rischio che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile per tardività, perché la data di presentazione - a differenza dei casi espressamente previsti (artt. 582 e 583 cod, proc. pen) - non può che essere quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (ex multis Cass.,Sez.4, del 20/6/06 n. 30060, Rv.235178; Sez. 5, Sentenza n. 42401 del 22/09/2009, Rv. 245391) ritenuto che questa Corte, l'unica legittimata a valutare l'ammissibilità dell'impugnazione in questione, sin da ora è in grado di affermare che entrambi i rilievi devono ritenersi intempestivi, atteso che, con riferimento alla denegata convalida dell'arresto, il relativo termine di impugnazione è maturato il 31 maggio 2025 ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, lettera a) e 2, lettera b) dell'art 585 del codice di rito, mentre, per la sentenza (resa il 16 maggio 2025 con motivazione da rendere nel termine di cui al comma 2 dell'art 544 cod. proc. pen., tempestivamente depositata), il ricorso andava proposto, al più tardi, entro il 30 giugno 2025 in forza dei commi 1, lettera b) e 2, lettera c), sempre del citato art. 585; ritenuto, in coerenza, che, alla luce delle superiori considerazioni, appare contraria a ragioni di economia processuale la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]0121AD DDUSA oL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la Sentenza resa in pari data sempre dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso, ha contestualmente impugnato sia l'ordinanza di non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2025, sia la sentenza, emessa in pari data, con la quale il suddetto è stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 387 bis cod. pen., lamentando violazione di legge con riguardo agli artt. 276 cod. proc. pen e 387-bis cod. pen.; ritenuto che, in disparte ogni considerazione sulle peculiarità dell'impugnazione in questione, unitariamente rivolta avverso due provvedimenti autonomi, connotati da percorsi processuali, contenuti decisori e risvolti effettuali del tutto diversi, il ricorso deve ritenersi inammissibile per più concorrenti ragioni; rilevato, in particolare, che il ricorso risulta direttamente trasmesso a mezzo posta alla Corte, quando, di contro, ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. lo stesso andava depositato presso la cancelleria del giudice a quo; ritenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ad quem può ragionevolmente ritenersi ammissibile solo nell'ipotesi in cui essa venga poi rimessa, nei termini di legge, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, atteso che l'impugnante, nel caso di presentazione ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, si assume il rischio che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile per tardività, perché la data di presentazione - a differenza dei casi espressamente previsti (artt. 582 e 583 cod, proc. pen) - non può che essere quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (ex multis Cass.,Sez.4, del 20/6/06 n. 30060, Rv.235178; Sez. 5, Sentenza n. 42401 del 22/09/2009, Rv. 245391) ritenuto che questa Corte, l'unica legittimata a valutare l'ammissibilità dell'impugnazione in questione, sin da ora è in grado di affermare che entrambi i rilievi devono ritenersi intempestivi, atteso che, con riferimento alla denegata convalida dell'arresto, il relativo termine di impugnazione è maturato il 31 maggio 2025 ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, lettera a) e 2, lettera b) dell'art 585 del codice di rito, mentre, per la sentenza (resa il 16 maggio 2025 con motivazione da rendere nel termine di cui al comma 2 dell'art 544 cod. proc. pen., tempestivamente depositata), il ricorso andava proposto, al più tardi, entro il 30 giugno 2025 in forza dei commi 1, lettera b) e 2, lettera c), sempre del citato art. 585; ritenuto, in coerenza, che, alla luce delle superiori considerazioni, appare contraria a ragioni di economia processuale la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]0121AD DDUSA oL
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