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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22756/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza rndicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli, emessa il 10 maggio 2023, di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, gestore per conto della concessionaria statale [OSCURATO:SOCIETA]. per la raccolta dei proventi dell'attività del gioco delle slot-machines, per il delitto di peculato essendosi appropriato delle somme che avrebbe dovuto versare alla concessionaria a titolo di prelievo erariale unico, del canone dovuto all'amministrazione dogana e Monopoli, del contributo erariale previsto dalla legge di stabilità del 2015 e della quota dovuta alla concessionaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2018, provvedendo alla sola rideterminazione della pena accessoria alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti contestati.

2. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, censura la sentenza ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del peculato e la qualifica soggettiva dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 R.D. n. 827 del 1924, in quanto la puntata appartiene alla società proprietaria della macchina da gioco e costituisce ricavo di un'attività commerciale sulla quale è parametrato il debito tributario, cosicchè il mancato versamento della quota dovuta costituisce inadempimento di un'obbligazione tributaria o inadem pimento contrattuale. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto non si confronta in alcun modo con l'interpretazione univocamente offerta sul tema dalle Sezioni Unite Rubbo (Sez.

U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280573; da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 3923 del 20/11/2025, dep. 2026), nonostante la sentenza impugnata ne abbia richiamato testualmente le motivazioni: «Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] riale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario)».

La sentenza impugnata, inoltre, ha affermato il principio, anch'esso obliterato dal ricorso, che esclude la distinzione tra quote tributarie e profitto proprio, cosicché non solo il mancato trasferimento del PREU, ma anche quello delle somme 2costituenti la cosiddetta "quota di stabilità" integrano il reato di cui all'art. 314 cod. pen. in ragione del vincolo immanente e originario di destinazione pubblica del denaro immesso nel gioco (da ultimo Sez. 6, n.46012, del 13/09/2023, Pozzi; Sez. 2, n. 46068 del 23/11/2021, Rossi).

Meramente assertivo anche il motivo relativo all'assenza di dolo del ricorrente alla luce degli argomenti contenuti a pagina 6 della sentenza impugnata in cui si richiama il suo protratto inadempimento.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] n_ 19 G 111 2026 oGiutmlmu IL u9eppina [OSCURATO:PERSONA]. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza rndicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli, emessa il 10 maggio 2023, di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl, gestore per conto della concessionaria statale [OSCURATO:SOCIETA]. per la raccolta dei proventi dell'attività del gioco delle slot-machines, per il delitto di peculato essendosi appropriato delle somme che avrebbe dovuto versare alla concessionaria a titolo di prelievo erariale unico, del canone dovuto all'amministrazione dogana e Monopoli, del contributo erariale previsto dalla legge di stabilità del 2015 e della quota dovuta alla concessionaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2018, provvedendo alla sola rideterminazione della pena accessoria alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti contestati. 2. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, censura la sentenza ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del peculato e la qualifica soggettiva dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 R.D. n. 827 del 1924, in quanto la puntata appartiene alla società proprietaria della macchina da gioco e costituisce ricavo di un'attività commerciale sulla quale è parametrato il debito tributario, cosicchè il mancato versamento della quota dovuta costituisce inadempimento di un'obbligazione tributaria o inadem pimento contrattuale. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto non si confronta in alcun modo con l'interpretazione univocamente offerta sul tema dalle Sezioni Unite Rubbo (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280573; da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 3923 del 20/11/2025, dep. 2026), nonostante la sentenza impugnata ne abbia richiamato testualmente le motivazioni: «Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] riale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario)». La sentenza impugnata, inoltre, ha affermato il principio, anch'esso obliterato dal ricorso, che esclude la distinzione tra quote tributarie e profitto proprio, cosicché non solo il mancato trasferimento del PREU, ma anche quello delle somme 2costituenti la cosiddetta "quota di stabilità" integrano il reato di cui all'art. 314 cod. pen. in ragione del vincolo immanente e originario di destinazione pubblica del denaro immesso nel gioco (da ultimo Sez. 6, n.46012, del 13/09/2023, Pozzi; Sez. 2, n. 46068 del 23/11/2021, Rossi). Meramente assertivo anche il motivo relativo all'assenza di dolo del ricorrente alla luce degli argomenti contenuti a pagina 6 della sentenza impugnata in cui si richiama il suo protratto inadempimento. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] n_ 19 G 111 2026 oGiutmlmu IL u9eppina [OSCURATO:PERSONA]. 3
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