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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 38932/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso reitera deduzioni già formulate ed esaminate dalla Corte e risulta comunque manifestamente infondato, essendosi non illogicamente escluso che le dichiarazioni oggetto di testimonianza da parte del ricorrente corrispondessero alla sua soggettiva percezione degli avvenimenti ed essendosi invece rilevato come le stesse fossero incentrate su una circostanza deliberatamente a scagionare tale Chiofalo o comunque a ridimensionare il ruolo di lui nella spedizione punitiva in danno di Larisco; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consi9liere estensore iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso reitera deduzioni già formulate ed esaminate dalla Corte e risulta comunque manifestamente infondato, essendosi non illogicamente escluso che le dichiarazioni oggetto di testimonianza da parte del ricorrente corrispondessero alla sua soggettiva percezione degli avvenimenti ed essendosi invece rilevato come le stesse fossero incentrate su una circostanza deliberatamente a scagionare tale Chiofalo o comunque a ridimensionare il ruolo di lui nella spedizione punitiva in danno di Larisco; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consi9liere estensore iden
Sentenza Cassazione n. 38932/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris