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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 10285/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31306/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente alle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1104/2020 depositata il 21/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1104/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 21 aprile 2020.

La [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa, resiste con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.

3. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20431 del 10 maggio 2018, emessa all’esito di procedimento ex art. 195 d.lgs. n. 58/1998, a seguito all’attività di vigilanza ispettiva condotta dalla predetta Autorità presso [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata irrogata al Carlesso, quale componente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00 per la violazione dell’art. 94, comma 1, TUF e la sanzione amministrativa accessoria della perdita dei requisiti di idoneità, per la durata di due mesi, sul rilievo che la predetta Banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di azioni della medesima in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013 (altre sanzioni per la stessa violazione erano contestualmente irrogate ad altri esponenti aziendali di [OSCURATO:PERSONA]).

4. In data 19 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, affermando che le parti hanno “regolato tra loro” l’aspetto delle spese.

Alla rinuncia ha aderito, “ai fini della compensazione tra le parti delle spese di lite”, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione depositata il 22 febbraio 2024.

Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).

Risultando che la controricorrente abbia aderito alla rinuncia, non deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, che peraltro le parti hanno indicate come tra loro regolate nel senso della compensazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31306/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente alle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1104/2020 depositata il 21/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1104/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 21 aprile 2020. La [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa, resiste con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c. 3. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20431 del 10 maggio 2018, emessa all’esito di procedimento ex art. 195 d.lgs. n. 58/1998, a seguito all’attività di vigilanza ispettiva condotta dalla predetta Autorità presso [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata irrogata al Carlesso, quale componente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00 per la violazione dell’art. 94, comma 1, TUF e la sanzione amministrativa accessoria della perdita dei requisiti di idoneità, per la durata di due mesi, sul rilievo che la predetta Banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di azioni della medesima in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013 (altre sanzioni per la stessa violazione erano contestualmente irrogate ad altri esponenti aziendali di [OSCURATO:PERSONA]). 4. In data 19 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, affermando che le parti hanno “regolato tra loro” l’aspetto delle spese. Alla rinuncia ha aderito, “ai fini della compensazione tra le parti delle spese di lite”, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione depositata il 22 febbraio 2024. Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.). Risultando che la controricorrente abbia aderito alla rinuncia, non deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, che peraltro le parti hanno indicate come tra loro regolate nel senso della compensazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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