CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1987
Cassazione n. 13554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del contestato reato di evasione; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e reiterativo di argomentazioni compiutamente valutate (pag. 1 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.