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CassazionedecretoSezione UDecisione del 18 luglio 2023

Cassazione n. 21411/2023

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uente DECRETO sul ricorso 7835-2022 proposto da: MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12, -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la casella PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - -2- avverso la sentenza n. 391/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 7835 del 2022, proposto da l Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA] di Appello, pubblicata in data 9 novembre 2021; letta l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 18542 del 30 giugno 2023; rilevato che le Amministrazioni ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, con atto depositato il 18 luglio 2023; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato inoltre che non vi è luogo a pronuncia sulle spese: nei confronti del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale; nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo le Amministrazioni centrali e la Regione raggiunto una composizione della vertenza. -3- P.Q.M. dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 7835-2022 proposto da: MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12, -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la casella PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - -2- avverso la sentenza n. 391/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 7835 del 2022, proposto da l Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA] di Appello, pubblicata in data 9 novembre 2021; letta l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 18542 del 30 giugno 2023; rilevato che le Amministrazioni ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, con atto depositato il 18 luglio 2023; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato inoltre che non vi è luogo a pronuncia sulle spese: nei confronti del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale; nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo le Amministrazioni centrali e la Regione raggiunto una composizione della vertenza. -3- P.Q.M. dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Così decis