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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03189/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che quale Giudice del rinvio, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si assume la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. in ragione della mancata identificazione della persona offesa all'atto della presentazione della querela, è inammissibile in quanto la questione della rituale proposizione della querela è stata già esaminata dalla sentenza di annullamento con rinvio (e decisa in senso contrario a quello perorato dalla difesa) e non può essere in questa sede utilmente dedotta perché preclusa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che quale Giudice del rinvio, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si assume la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. in ragione della mancata identificazione della persona offesa all'atto della presentazione della querela, è inammissibile in quanto la questione della rituale proposizione della querela è stata già esaminata dalla sentenza di annullamento con rinvio (e decisa in senso contrario a quello perorato dalla difesa) e non può essere in questa sede utilmente dedotta perché preclusa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2
Sentenza Cassazione n. 03189/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris