CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 1988
Cassazione n. 07686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/1/1988 [OSCURATO:PERSONA] nata Trieste 1'11/7/1995 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 28/10/2024 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata loro applicata la pena di anni quattro di reclusione e 1.333,00 di multa (Filoni) ed anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1150,00 (Orlando) per il delitto di rapina impropria aggravata, in concorso. Entrambi gli imputati censurano la sentenza per l'omessa motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina. I ricorsi sono inammissibili. L'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, iteP- riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Casi nei quali non rientrano le censure sollevate con i ricorsi . p.q.m. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 28/01/2025 Il consigliere relatore Il presidente