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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 14831/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente negato in ragione delle modalità e delle conseguenze anche lesive della condotta, non attenuata dallo stato di ubriachezza, senza che potesse valutarsi l'atteggiamento collaborativo in un quadro nitidamente delineato, fermo restando che il ricorrente era stato tratto in arresto solo pochi giorni prima; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente negato in ragione delle modalità e delle conseguenze anche lesive della condotta, non attenuata dallo stato di ubriachezza, senza che potesse valutarsi l'atteggiamento collaborativo in un quadro nitidamente delineato, fermo restando che il ricorrente era stato tratto in arresto solo pochi giorni prima; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 14831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris