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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 00565/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 ottobre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto, in ordine al reato continuato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché dal 7 al 15 dicembre 2015, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale destinatario del foglio di via obbligatorio (come da provvedimento del Questore di Bologna, notificatogli il 28 febbraio 2014, con il quale gli era stata inibita la possibilità di fare ritorno nei Comuni di Casalecchio di Reno, Castiglione dei Pepoli, [OSCURATO:PERSONA], Bentivoglio e Caste! [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di anni tre), era stato trovato nel Comune di Caste! [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di determinate cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma anche di spiegare le ragioni per le quali ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che la stessa ritiene di porre a fondamento delle censure.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte reputa che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità, posto che non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e rimane del tutto disancorato dalla decisione impugnata.

Il ricorrente si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 ottobre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto, in ordine al reato continuato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché dal 7 al 15 dicembre 2015, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale destinatario del foglio di via obbligatorio (come da provvedimento del Questore di Bologna, notificatogli il 28 febbraio 2014, con il quale gli era stata inibita la possibilità di fare ritorno nei Comuni di Casalecchio di Reno, Castiglione dei Pepoli, [OSCURATO:PERSONA], Bentivoglio e Caste! [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di anni tre), era stato trovato nel Comune di Caste! [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di determinate cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma anche di spiegare le ragioni per le quali ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che la stessa ritiene di porre a fondamento delle censure. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte reputa che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità, posto che non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e rimane del tutto disancorato dalla decisione impugnata. Il ricorrente si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il
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