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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46274/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, riportandosi alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alle note spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del 19/05/2016 del Tribunale di Foggia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato loro ascritto - di appropriazione indebita pluriaggravata di denaro del condominio "[OSCURATO:PERSONA]" nella loro qualità di amministratori, rispettivamente, di fatto e di diritto dello stesso condominio e il primo anche di «coadiutore» della madre [OSCURATO:PERSONA] - estinto per prescrizione, confermando la condanna dei due imputati al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili e condannando, altresì, gli stessi imputati al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il capo d'imputazione, il reato di appropriazione indebita era stato contestato agli imputati «perché, in concorso tra di loro, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratrice del condominio "[OSCURATO:PERSONA]" fino al 29.11.08, [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'amministratrice, nella qualità di coadiutore della madre e di amministratore di fatto del predetto condominio, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano delle somme di seguito indicate rinvenienti dal pagamento delle quote condominiali da parte dei singoli condomini a titolo di spese di gestione, delle quali avevano il possesso a causa delle mansioni amministrative disimpegnate, non destinandole alla finalità per le quali erano state versate né consegnandole al nuovo amministratore condominiale: - 272.736,78 euro quale saldo attivo del conto corrente nel mese di maggio 2008; - 2.850,01 euro quale saldo di cassa nel mese di maggio 2008; - 36.605,00 euro versate per il pagamento del saldo d'imposta ICI relativa all'anno 2007, nonché per il pagamento dell'intera imposta relativa all'anno 2008; - 46.513,00 euro versate per il pagamento della TARSU relativa agli anni dal 2004 al 2008; - 163.320,64 quale saldo attivo del bilancio per l'annualità 2008/09».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 521 e 522 dello stesso codice, nonché la «mancanza e manifesta illogicità della sentenza» impugnata.

I ricorrenti lamentano il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata, consistente nella «sottrazione delle somme commess[a] in un unico momento», cioè in «una sola e unica sottrazione», «e con un prelievo dal conto corrente di una somma ivi depositata», e quanto era emerso dall'istruttoria dibattimentale (e, soprattutto, dalla ricostruzione operata dal perito [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale, nel maggio 2008, non vi erano somme sul conto corrente del condominio) - cioè la «sottra[zione] di singole somme nei singoli anni» («in dieci anni di piccole somme trattenute») - e ritenuto in sentenza.

I ricorrenti lamentano, altresì, la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto del motivo di appello concernente tale aspetto.

2.2. Con il secondo motivo - relativo, in particolare, all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e dell'art. 237 cod. proc. pen., nonché la «mancanza e manifesta illogicità della sentenza» impugnata.

I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bari abbia ritenuto la responsabilità del Guerra, in quanto amministratore di fatto del condominio e «coadiutore» della madre [OSCURATO:PERSONA], sulla base, oltre che di un verbale di assemblea condominiale (del 17 gennaio 2009) non sottoscritto dal Guerra e riportante dichiarazioni dello stesso Guerra non confermate da alcuna persona presente all'assemblea, della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio succeduto alla Latino, secondo cui il Guerra gli si era presentato come «rappresentante della madre», reputando, illogicamente, che tale qualifica implicasse il concorso del Guerra nel reato.

2.3. Con il terzo motivo - relativo anch'esso all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen., nonché la «mancanza e manifesta illogicità della sentenza» impugnata.

I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bari abbia fondato l'affermazione della responsabilità del Guerra sulla già ricordata dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'imputato gli si era presentato come «rappresentante della madre», sostenendo come tale "rappresentanza" non implicasse che il Guerra avesse attivamente e consapevolmente partecipato alle contestate sottrazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Anzitutto, si deve rilevare l'assoluta genericità e la mancanza di autosufficienza del motivo là dove i ricorrenti deducono che dall'istruttoria dibattimentale e, soprattutto, dalla ricostruzione operata dal perito [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emersa l'assenza di somme sul conto corrente del condominio nel maggio 2008, atteso che gli stessi ricorrenti hanno omesso del tutto di indicare da quali atti dell'istruttoria dibattimentale tale fatto sarebbe emerso, come pure di riportare (o di fare allegare al ricorso, ex art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen.) le invocate dichiarazioni del perito [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo, comunque, alla doglianza secondo cui, mentre la contestazione contenuta nell'imputazione consisteva nella «sottrazione delle somme commessa in un unico momento», l'istruttoria dibattimentale avrebbe fatto emergere, e le sentenze dei giudici di merito avrebbero ritenuto, la «sottra[zione] di singole somme nei singoli anni», si deve osservare come, come evidenziato dalla Corte d'appello di Bari (pag. 3 della sentenza impugnata), il Tribunale di Foggia (pagine 9 e 10 della sentenza di primo grado) avesse ritenuto che gli atti appropriativi posti in essere dagli imputati integrassero un unico reato di appropriazione indebita - stante, oltre che l'identità delle persone offese, la contestualità degli stessi atti, rispetto ai quali l'interversione del possesso del denaro si era avuta alla cessazione della carica dell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA] - in totale corrispondenza con l'imputazione, nella quale, data anche l'assenza di qualsiasi riferimento all'art.81 cod. pen. o, comunque, alla continuazione, era stato contestato, appunto, un unico reato.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 237 cod. proc. pen. (secondo cui «[è] consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto») costituisce una norma che tende a estendere, in materia documentale, il diritto di difesa dell'imputato, al fine di consentire allo stesso di fare giungere all'attenzione del giudice - il quale, ai fini dell'acquisizione, può anche attivare i propri poteri d'ufficio (costituendo perciò la stessa norma una delle poche ipotesi in cui si è concretizzata la riserva di legge di cui all'art. 190, comma 2, cod. proc. pen.) - documenti utili ai fini della decisione riconducibili allo stesso imputato.

Tale norma non comporta tuttavia, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, che documenti non provenienti dall'imputato - quali sono, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Bari (pag. 4 della sentenza impugnata), i verbali delle assemblee condominiali del condominio "[OSCURATO:PERSONA]" cui aveva partecipato il Guerra - ed eventualmente contenenti, come nella specie, dichiarazioni dell'imputato autoindizianti, non possano essere acquisiti come prova documentale, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., e utilizzati, con valenza indiziaria, come ha fatto la Corte d'appello di Bari, ai fini della decisione, non essendo le predette dichiarazioni soggette alla disciplina dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (la quale si riferisce solo alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria).

Ciò chiarito, si deve osservare che la Corte d'appello di Bari ha ritenuto la responsabilità del Guerra sulla base di una pluralità di elementi, considerati nel loro insieme, costituiti: dalla dichiarazione resa dal Guerra nel corso dell'assemblea condominiale del 17 gennaio 2009 - non illogicamente ritenuta dalla Corte d'appello come «autoaccusatoria» - secondo cui egli, unitamente alla madre, «avrebbe provveduto a restituire le somme al residence»; dalla dichiarazione del testimone Gorgoglione, secondo cui, in occasione del suo subentro nel ruolo di amministratore, il Guerra gli si era presentato «quale rappresentante della madre», gli aveva consegnato le chiavi degli appartamenti del condominio nonché, successivamente, un «elenco che [...] riteneva di condomini morosi per l'anno 2008», condotte che la Corte d'appello ha, non illogicamente, ritenuto «incompatibili con l'estraneità alla gestione amministrativa» del condominio; dalle risultanze del verbale dell'assemblea condominiale del 29 novembre 2008, nel quale si dava atto del fatto che la Latino aveva incaricato il figlio [OSCURATO:PERSONA] di relazionare in quanto amministratore di fatto del condominio; dalle risultanze del già menzionato verbale dell'assemblea condominiale del 17 gennaio 2009, sottoscritto da tutti i partecipanti, dal quale risultava che il Guerra si era speso come amministratore di fatto delegato dall'ex amministratrice [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivazione della responsabilità del Guerra, in particolare del suo ruolo di amministratore di fatto del condominio, fondata sulla pluralità degli indicati elementi, valutati nel loro complesso, appare priva di incoerenze o illogicità, mentre la doglianza del ricorrente, relativa alla valenza attribuita dalla Corte d'appello di Bari alla dichiarazione del testimone Gorgoglione secondo cui il Guerra gli si era presentato «quale rappresentante della madre», valuta - inammissibilmente - in modo isolato tale elemento, omettendo di considerarlo, come necessario, nel contesto della più ampia e logica motivazione della Corte d'appello di Bari.

3. Il terzo motivo è inammissibile, atteso che, anche in questo caso, i ricorrenti hanno formulato la propria doglianza considerando isolatamente l'elemento della ricordata dichiarazione del testimone Gorgoglione, omettendo di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, fondata, come si è detto, su una pluralità di ulteriori elementi probatori.

4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.510,00, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Gorg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, riportandosi alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alle note spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del 19/05/2016 del Tribunale di Foggia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato loro ascritto - di appropriazione indebita pluriaggravata di denaro del condominio "[OSCURATO:PERSONA]" nella loro qualità di amministratori, rispettivamente, di fatto e di diritto dello stesso condominio e il primo anche di «coadiutore» della madre [OSCURATO:PERSONA] - estinto per prescrizione, confermando la condanna dei due imputati al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili e condannando, altresì, gli stessi imputati al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il capo d'imputazione, il reato di appropriazione indebita era stato contestato agli imputati «perché, in concorso tra di loro, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratrice del condominio "[OSCURATO:PERSONA]" fino al 29.11.08, [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'amministratrice, nella qualità di coadiutore della madre e di amministratore di fatto del predetto condominio, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano delle somme di seguito indicate rinvenienti dal pagamento delle quote condominiali da parte dei singoli condomini a titolo di spese di gestione, delle quali avevano il possesso a causa delle mansioni amministrative disimpegnate, non destinandole alla finalità per le quali erano state versate né consegnandole al nuovo amministratore condominiale: - 272.736,78 euro quale saldo attivo del conto corrente nel mese di maggio 2008; - 2.850,01 euro quale saldo di cassa nel mese di maggio 2008; - 36.605,00 euro versate per il pagamento del saldo d'imposta ICI relativa all'anno 2007, nonché per il pagamento dell'intera imposta relativa all'anno 2008; - 46.513,00 euro versate per il pagamento della TARSU relativa agli anni dal 2004 al 2008; - 163.320,64 quale saldo attivo del bilancio per l'annualità 2008/09». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 521 e 522 dello stesso codice, nonché la «mancanza e manifesta illogicità della sentenza» impugnata. I ricorrenti lamentano il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata, consistente nella «sottrazione delle somme commess[a] in un unico momento», cioè in «una sola e unica sottrazione», «e con un prelievo dal conto corrente di una somma ivi depositata», e quanto era emerso dall'istruttoria dibattimentale (e, soprattutto, dalla ricostruzione operata dal perito [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale, nel maggio 2008, non vi erano somme sul conto corrente del condominio) - cioè la «sottra[zione] di singole somme nei singoli anni» («in dieci anni di piccole somme trattenute») - e ritenuto in sentenza. I ricorrenti lamentano, altresì, la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto del motivo di appello concernente tale aspetto. 2.2. Con il secondo motivo - relativo, in particolare, all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e dell'art. 237 cod. proc. pen., nonché la «mancanza e manifesta illogicità della sentenza» impugnata. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bari abbia ritenuto la responsabilità del Guerra, in quanto amministratore di fatto del condominio e «coadiutore» della madre [OSCURATO:PERSONA], sulla base, oltre che di un verbale di assemblea condominiale (del 17 gennaio 2009) non sottoscritto dal Guerra e riportante dichiarazioni dello stesso Guerra non confermate da alcuna persona presente all'assemblea, della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio succeduto alla Latino, secondo cui il Guerra gli si era presentato come «rappresentante della madre», reputando, illogicamente, che tale qualifica implicasse il concorso del Guerra nel reato. 2.3. Con il terzo motivo - relativo anch'esso all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen., nonché la «mancanza e manifesta illogicità della sentenza» impugnata. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bari abbia fondato l'affermazione della responsabilità del Guerra sulla già ricordata dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'imputato gli si era presentato come «rappresentante della madre», sostenendo come tale "rappresentanza" non implicasse che il Guerra avesse attivamente e consapevolmente partecipato alle contestate sottrazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, si deve rilevare l'assoluta genericità e la mancanza di autosufficienza del motivo là dove i ricorrenti deducono che dall'istruttoria dibattimentale e, soprattutto, dalla ricostruzione operata dal perito [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emersa l'assenza di somme sul conto corrente del condominio nel maggio 2008, atteso che gli stessi ricorrenti hanno omesso del tutto di indicare da quali atti dell'istruttoria dibattimentale tale fatto sarebbe emerso, come pure di riportare (o di fare allegare al ricorso, ex art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen.) le invocate dichiarazioni del perito [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo, comunque, alla doglianza secondo cui, mentre la contestazione contenuta nell'imputazione consisteva nella «sottrazione delle somme commessa in un unico momento», l'istruttoria dibattimentale avrebbe fatto emergere, e le sentenze dei giudici di merito avrebbero ritenuto, la «sottra[zione] di singole somme nei singoli anni», si deve osservare come, come evidenziato dalla Corte d'appello di Bari (pag. 3 della sentenza impugnata), il Tribunale di Foggia (pagine 9 e 10 della sentenza di primo grado) avesse ritenuto che gli atti appropriativi posti in essere dagli imputati integrassero un unico reato di appropriazione indebita - stante, oltre che l'identità delle persone offese, la contestualità degli stessi atti, rispetto ai quali l'interversione del possesso del denaro si era avuta alla cessazione della carica dell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA] - in totale corrispondenza con l'imputazione, nella quale, data anche l'assenza di qualsiasi riferimento all'art.81 cod. pen. o, comunque, alla continuazione, era stato contestato, appunto, un unico reato. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'art. 237 cod. proc. pen. (secondo cui «[è] consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto») costituisce una norma che tende a estendere, in materia documentale, il diritto di difesa dell'imputato, al fine di consentire allo stesso di fare giungere all'attenzione del giudice - il quale, ai fini dell'acquisizione, può anche attivare i propri poteri d'ufficio (costituendo perciò la stessa norma una delle poche ipotesi in cui si è concretizzata la riserva di legge di cui all'art. 190, comma 2, cod. proc. pen.) - documenti utili ai fini della decisione riconducibili allo stesso imputato. Tale norma non comporta tuttavia, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, che documenti non provenienti dall'imputato - quali sono, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Bari (pag. 4 della sentenza impugnata), i verbali delle assemblee condominiali del condominio "[OSCURATO:PERSONA]" cui aveva partecipato il Guerra - ed eventualmente contenenti, come nella specie, dichiarazioni dell'imputato autoindizianti, non possano essere acquisiti come prova documentale, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., e utilizzati, con valenza indiziaria, come ha fatto la Corte d'appello di Bari, ai fini della decisione, non essendo le predette dichiarazioni soggette alla disciplina dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (la quale si riferisce solo alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria). Ciò chiarito, si deve osservare che la Corte d'appello di Bari ha ritenuto la responsabilità del Guerra sulla base di una pluralità di elementi, considerati nel loro insieme, costituiti: dalla dichiarazione resa dal Guerra nel corso dell'assemblea condominiale del 17 gennaio 2009 - non illogicamente ritenuta dalla Corte d'appello come «autoaccusatoria» - secondo cui egli, unitamente alla madre, «avrebbe provveduto a restituire le somme al residence»; dalla dichiarazione del testimone Gorgoglione, secondo cui, in occasione del suo subentro nel ruolo di amministratore, il Guerra gli si era presentato «quale rappresentante della madre», gli aveva consegnato le chiavi degli appartamenti del condominio nonché, successivamente, un «elenco che [...] riteneva di condomini morosi per l'anno 2008», condotte che la Corte d'appello ha, non illogicamente, ritenuto «incompatibili con l'estraneità alla gestione amministrativa» del condominio; dalle risultanze del verbale dell'assemblea condominiale del 29 novembre 2008, nel quale si dava atto del fatto che la Latino aveva incaricato il figlio [OSCURATO:PERSONA] di relazionare in quanto amministratore di fatto del condominio; dalle risultanze del già menzionato verbale dell'assemblea condominiale del 17 gennaio 2009, sottoscritto da tutti i partecipanti, dal quale risultava che il Guerra si era speso come amministratore di fatto delegato dall'ex amministratrice [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione della responsabilità del Guerra, in particolare del suo ruolo di amministratore di fatto del condominio, fondata sulla pluralità degli indicati elementi, valutati nel loro complesso, appare priva di incoerenze o illogicità, mentre la doglianza del ricorrente, relativa alla valenza attribuita dalla Corte d'appello di Bari alla dichiarazione del testimone Gorgoglione secondo cui il Guerra gli si era presentato «quale rappresentante della madre», valuta - inammissibilmente - in modo isolato tale elemento, omettendo di considerarlo, come necessario, nel contesto della più ampia e logica motivazione della Corte d'appello di Bari. 3. Il terzo motivo è inammissibile, atteso che, anche in questo caso, i ricorrenti hanno formulato la propria doglianza considerando isolatamente l'elemento della ricordata dichiarazione del testimone Gorgoglione, omettendo di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, fondata, come si è detto, su una pluralità di ulteriori elementi probatori. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.510,00, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Gorg
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