CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1979
Cassazione n. 10357/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motive di ricorso che contesta la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità non è consentito in quanto propone una diversa interpretazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; invero, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, rilevando che il ricorrente era stato sorpreso nella disponibilità di due beni sottratti dal locale della persona offesa ed affidato in locazione al ricorrente; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto l'autorizzazione all'asporto di tali beni e non aveva espresso la volontà di restituirli, dimostrando la piena consapevolezza dell'appropriazione (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità coerente con il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta la motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio - è aspecifico perché non si confronta con gli argomenti che la Corte di appello ha posto a sostengno della decizione in ordine alla quantificazione della sanzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammend