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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09611/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare : il primo motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito a sostegno della riferibilità della sostanza indicata nel capo di imputazione alla disponibilità del ricorrente e della destinazione a fini di spaccio della stessa, conclusione alla quale la Corte del merito è pervenuta in esito a un percorso argomentativo connotata da una lineare e coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che con il secondo motivo si contesta del tutto genericamente la misura della pena adottata benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto nel pieno rispetto degli indici normativi di riferimenti mentre è marcatamente inconferente il riferimento alla sospensione condizionale della pena, già concessa dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ernò [OSCURATO:PERSONA] s DE7,4TO IN CAt-.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare : il primo motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito a sostegno della riferibilità della sostanza indicata nel capo di imputazione alla disponibilità del ricorrente e della destinazione a fini di spaccio della stessa, conclusione alla quale la Corte del merito è pervenuta in esito a un percorso argomentativo connotata da una lineare e coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che con il secondo motivo si contesta del tutto genericamente la misura della pena adottata benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto nel pieno rispetto degli indici normativi di riferimenti mentre è marcatamente inconferente il riferimento alla sospensione condizionale della pena, già concessa dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ernò [OSCURATO:PERSONA] s DE7,4TO IN CAt-.
Sentenza Cassazione n. 09611/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris