CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 28547/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MOLINO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 23 dicembre 2020 con la quale la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. pronunciata in data 19 luglio 2019 dal Tribunale di Milano, ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 52,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., deducendo l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, 584 e 595 cod. proc. pen. La sentenza emessa dalla Corte di Appello è nulla in quanto l'atto di impugnazione proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza di assoluzione non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] ed al suo difensore con mancata decorrenza dei termini per l'impugnazione incidentale, difetto di notifica erroneamente ritenuto dai giudici dell'appello come mera irritualità da cui non deriva alcuna nullità. 3. La ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., deducendo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 83, commi 1, 2, e 4 del d.l. n. 18/2020 (così come convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020). La motivazione è erronea in relazione alle modalità di calcolo del termine massimo di prescrizione, avendo la Corte territoriale erroneamente applicato la normativa speciale prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e, di conseguenza, ritenuto sospeso il termine prescrizionale dal 09 marzo all'il maggio 2020 e negato che, all'atto della sentenza di secondo grado, fosse spirato il termine di prescrizione del reato per cui si procede. 4. In data 21 aprile 2022 il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quale insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod. proc. pen.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.). L'unico effetto della violazione della norma è quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (cfr. Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, Sejdaras, Rv. 275802 - 01). Anche le Sezioni Unite, sia pure in un obiter dictum, hanno ribadito che la omissione della notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, prevista dall'art. 584 cod. proc. pen., senza comminatoria di sanzione in caso di violazione dell'obbligo, comporta unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248868, in motivazione). 2. Il secondo motivo di ricorso deve esser rigettato perché infondato. Il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto operante la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 83 cit., nonostante nel caso di specie non vi sia stato alcun differimento della trattazione del procedimento a cagione dell'emergenza sanitaria. L'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo da ultimo vigente, ha previsto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione - dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 - del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro, precisato che la sospensione della prescrizione può operare per tutti i procedimenti in relazione ai quali la disciplina introdotta dall'art. 83 cit., abbia provocato una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. La sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione» (vedi Sez. U, n. 5292/2021 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02). Tale interpretazione ha trovato conferma e precisazione nelle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18 del 17/0372020. Con tali decisioni i giudici delle leggi hanno affermato che la sospensione prevista dalla normativa pandemica, è riconducibile alla causa generale di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. e, di conseguenza, riguarda la generalità dei termini -di qualsiasi natura- previsti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (vedi Corte Cost., n. 278 del 23/12/2020 e n. 140 del 06/07/2021). L'istituto della sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale in esame va inquadrato, pertanto, nell'ambito della previsione di cui all'art. 159 cod. pen., che costituisce una «norma in bianco» che demanda l'individuazione della causa di sospensione ad un'altra fonte normativa, nel caso di specie, appunto, l'art. 83 cit. Come già osservato da questa Corte, la sospensione della prescrizione non opera in virtù di una norma sopravvenuta, ma in ottemperanza ad un principio generale e previgente contenuto appunto nell'art.159 cod. pen., rispetto al quale la norma emergenziale costituisce solo l'individuazione del fatto che genera la necessità della sospensione. In sintesi, attraverso la sospensione «assoluta» di tutti i termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court l'attività giurisdizionale in via generale ed obbligatoria, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni, intento che era stato perseguito con modalità analoghe in pregressi casi di sospensione dei processi collegati a situazioni di emergenza derivate da eventi sismici. Una diversa interpretazione sarebbe, peraltro, elusiva di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al «compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», disposizione che, come già visto, ha superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale. 3. Dall'applicazione di tali principi di diritto deriva che nel presente procedimento ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale e che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'intervenuta prescrizione del reato contestato in data anteriore all'emissione della sentenza oggetto di ricorso. Nel periodo di interesse -e quindi dopo la proposizione del gravame da parte del Procuratore Generale- è stato, infatti, emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, con il quale è stata fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (udienza successivamente rinviata di ufficio alla data del 23/12/2020 per difetto di notifica al difensore dell'imputata). Ritiene il Collegio che la fattispecie oggetto di scrutinio rappresenti una situazione di stasi che imponeva la sospensione dei termini prescrizionali per il periodo previsto dall'art. 83 cit., ciò in considerazione del fatto che il Presidente della Corte non ha potuto fissare l'udienza di trattazione nel periodo di lockdown stante la generale sospensione dell'attività giurisdizionale imposta dalla normativa emergenziale e la conseguente calendarizzazione bloccata dei procedimenti fino alla data del 12 maggio 2020. 4. Per tali ragioni il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. La questione di diritto oggetto di doglianza, peraltro, non si è rivelata manifestamente infondata in quanto caratterizzata da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso né propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione. Ex adverso deve essere sottolineato che analoga questione è stata recentemente decisa in modo difforme da altra sezione di questa Corte. In applicazione dei principi affermati in tema di definizione del concetto di manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione (vedi Sez. 6, n. 35391 dell11/07/2003, Scopelliti, Rv. 226332). 5. Tanto premesso si impone l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, non vedendosi in una ipotesi di manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Tenuto conto della data di commissione del reato (dicembre 2012) e della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione indicate nella sentenza impugnata (4 mesi e giorni 13 di sospensione per il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a cui vanno aggiunti 2 mesi e 4 giorni per la sospensione dei termini processuali introdotta dall'ad. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen, è infatti spirato in data 17 gennaio 2021 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all'odierna decisione. P.Q.M. Annulla la s