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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 06009/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14852/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MILANO [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.446/2023depositata il 05/05/2023. letta la rinuncia al ricorso deiricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della parte resistente ed esse si liquidano come in dispositivo, previa compensazione dei due terzi in ragione della desistenza dal giudizio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alla resistente di terzo delle spese del giudizio, previa compensazione dei due terzi residui e, per l’effetto al pagamento die € 3.000, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 03/03/2025.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14852/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MILANO [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.446/2023depositata il 05/05/2023. letta la rinuncia al ricorso deiricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della parte resistente ed esse si liquidano come in dispositivo, previa compensazione dei due terzi in ragione della desistenza dal giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alla resistente di terzo delle spese del giudizio, previa compensazione dei due terzi residui e, per l’effetto al pagamento die € 3.000, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. Il Presidente
Decreto Cassazione n. 06009/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris