CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 21909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4305-2021 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 4305 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, intraprendeva una causa previdenziale dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], venendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale all’esito del giudizio, con decreto del 20 marzo 2018, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore. Avverso il provvedimento proponevano opposizione sia la Fierro che l’avv. D’Errico, ed il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 9 dicembre 2020 rigettava il ricorso. Infatti, sosteneva il Tribunale che in base ad una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 5232/2018) la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato implica una rinunzia anche al beneficio stesso, ritenendo di dover aderire a tale soluzione. Per la cassazione di tale ordinanza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Questa Corte con decreto presidenziale del 2/12/2020 ha disposto la rinnovazione ella notifica al Ministero della Giustizia, avendo il ricorrente inizialmente indirizzato il ricorso all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, anziché all’Avvocatura Generale. Ric. 2021 n. 4305 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- Procedutosi alla rinnovazione nel termine assegnato, il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 co, 1 ed 83 del DPR n. 115/2002, nonché degli artt.3 e 24 Cost., non potendosi, come invece ha ritenuto di fare il provvedimento impugnato, sostenere che la richiesta di distrazione produca i suoi effetti anche sulla precedente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso da Cass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, che ritiene che la detta richiesta di distrazione non incida sull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi di tassatività di revoca. Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito a quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 8561/2021), che ha negato che la richiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinare una rinuncia, ancorché implicita, al beneficio de quo. In accoglimento del motivo l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata. Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 4305 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le sp