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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2025

Cassazione n. 06429/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13509/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA],Questura di Frosinone Ministero dell’Interno intimati- avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone n. 1333/2025 depositato il 24/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. TaiebSofiene, cittadino tunisino, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di pace di Frosinone, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 25.3.2025 del Prefetto di Frosinone (e notificato in pari data) deducendone l’illegittimità e l’irragionevolezza.

2. Con ordinanza emessa il 24.5.2025 e notificata il 26.5.2025, il Giudice di pace di Frosinone rigettava il ricorso osservando che: il travisamento dei fatti era insussistente, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, presentarsi presso lo sportello unico per l’immigrazione, senza attendere alcuna convocazione; che non vi era prova dei rischi per l’incolumità personale, allegati solo genericamente, ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto legislativo.

3. Il cittadino straniero ricorre in Cassazione con un unico motivo.

4. Il Ministero dell’Interno, la Questura di Frosinone e la Prefettura di Frosinone si sono costituiti al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Ragioni della decisione. 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato “violazione ed errata interpretazione degli artt. 22 d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, 13, comma 2, d.lgs. 286 del 2998.

Errata motivazione per omesso esame dei documenti di causa”, si censura la decisione del Giudice di pace perché emessa in violazione dei presupposti previsti dal richiamato art. 13, comma 2, del T.U.I.

In particolare, il ricorrente soggiunge che nella memoria difensiva depositata dalla Questura, nel giudizio di primo grado, era emerso come il cittadino straniero si fosse presentato presso lo sportello unico per l’Immigrazione della Prefettura e non della Questura, senza attendere alcuna convocazione e come il ricorrente non fosse mai stato ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Evidenziava, inoltre, che il ricorrente era ben integrato nella società, disponeva di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, come dimostrato dai documenti allegati al ricorso.

1.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, si osserva che benché il motivo sia misto – ricondotto, cioè, a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c.. e, segnatamente, alla violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e all'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – lo stesso è da ritenersi ammissibile, atteso che la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate, onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente (cfr. Cass. 11152/2025).

1.2. Orbene, a tenore del consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in tema di immigrazione e condizione giuridica dello straniero, la ricorrenza dell'ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta l'emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità - salvo il solo caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno -, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo, e senza che assumano alcun rilievo né la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, né che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell'attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo (Cass., n. 8984/2016; n. 25414/2018; n. 12021/2025).

1.3. L’art.22, d.lgs. 286 del 1998, vigente ratione temporis, prevedeva che: in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato (comma 1); il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale la documentazione specificamente indicata al comma 2; lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta (comma 5); «entro otto giornidalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis» (comma La disciplina ratione temporis applicabile prevedeva, dunque, che il lavoratore, ottenuto il nulla osta per il lavoro, dovesse recarsi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per il completamento della descritta procedura e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Non era prevista, dunque, la necessità di alcuna convocazione.

1.4. Nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, egli ha fatto ingresso in Italia il 17.12.2022.

Alla data del 1°.10.2024 (quando, come risulta dal decreto di espulsione, era stato emesso avvio di procedimento per rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno), il ricorrente non si era ancora presentato, unitamente al datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, pur essendo ampiamente decorso il citato termine.

Al momento dell’emissione del decreto di espulsione, pertanto, sussisteva l’ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 (non potendosi ravvisare il caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno).

1.5. Del tutto irrilevante, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in merito all’insussistenza di una condizione di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, atteso che il decreto di espulsione è stato adottato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del T.U.I.

1.6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione della mancata attivit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13509/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA],Questura di Frosinone Ministero dell’Interno intimati- avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone n. 1333/2025 depositato il 24/05/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. TaiebSofiene, cittadino tunisino, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di pace di Frosinone, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 25.3.2025 del Prefetto di Frosinone (e notificato in pari data) deducendone l’illegittimità e l’irragionevolezza. 2. Con ordinanza emessa il 24.5.2025 e notificata il 26.5.2025, il Giudice di pace di Frosinone rigettava il ricorso osservando che: il travisamento dei fatti era insussistente, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, presentarsi presso lo sportello unico per l’immigrazione, senza attendere alcuna convocazione; che non vi era prova dei rischi per l’incolumità personale, allegati solo genericamente, ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto legislativo. 3. Il cittadino straniero ricorre in Cassazione con un unico motivo. 4. Il Ministero dell’Interno, la Questura di Frosinone e la Prefettura di Frosinone si sono costituiti al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Ragioni della decisione. 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato “violazione ed errata interpretazione degli artt. 22 d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, 13, comma 2, d.lgs. 286 del 2998. Errata motivazione per omesso esame dei documenti di causa”, si censura la decisione del Giudice di pace perché emessa in violazione dei presupposti previsti dal richiamato art. 13, comma 2, del T.U.I. In particolare, il ricorrente soggiunge che nella memoria difensiva depositata dalla Questura, nel giudizio di primo grado, era emerso come il cittadino straniero si fosse presentato presso lo sportello unico per l’Immigrazione della Prefettura e non della Questura, senza attendere alcuna convocazione e come il ricorrente non fosse mai stato ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Evidenziava, inoltre, che il ricorrente era ben integrato nella società, disponeva di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, come dimostrato dai documenti allegati al ricorso. 1.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, si osserva che benché il motivo sia misto – ricondotto, cioè, a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c.. e, segnatamente, alla violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e all'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – lo stesso è da ritenersi ammissibile, atteso che la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate, onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente (cfr. Cass. 11152/2025). 1.2. Orbene, a tenore del consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in tema di immigrazione e condizione giuridica dello straniero, la ricorrenza dell'ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta l'emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità - salvo il solo caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno -, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo, e senza che assumano alcun rilievo né la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, né che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell'attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo (Cass., n. 8984/2016; n. 25414/2018; n. 12021/2025). 1.3. L’art.22, d.lgs. 286 del 1998, vigente ratione temporis, prevedeva che: in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato (comma 1); il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale la documentazione specificamente indicata al comma 2; lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta (comma 5); «entro otto giornidalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis» (comma La disciplina ratione temporis applicabile prevedeva, dunque, che il lavoratore, ottenuto il nulla osta per il lavoro, dovesse recarsi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per il completamento della descritta procedura e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Non era prevista, dunque, la necessità di alcuna convocazione. 1.4. Nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, egli ha fatto ingresso in Italia il 17.12.2022. Alla data del 1°.10.2024 (quando, come risulta dal decreto di espulsione, era stato emesso avvio di procedimento per rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno), il ricorrente non si era ancora presentato, unitamente al datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, pur essendo ampiamente decorso il citato termine. Al momento dell’emissione del decreto di espulsione, pertanto, sussisteva l’ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 (non potendosi ravvisare il caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno). 1.5. Del tutto irrilevante, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in merito all’insussistenza di una condizione di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, atteso che il decreto di espulsione è stato adottato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del T.U.I. 1.6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione della mancata attivit