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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06760/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 13 aprile 2021 la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a 2 anni e 3 mesi di reclusione ed C 5.000,00 di multa per il delitto ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 per la cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.

La Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il cui termine massimo sarebbe decorso il 13 maggio 2021, tenuto conto della commissione del reato nel gennaio e febbraio 2013. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di mancanza di motivazione sul mancato espletamento della perizia sulla sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità di altra imputata, giudicata separatamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo sulla prescrizione è fondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato esclusivamente per il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 di cessione, il 30 gennaio 2013, di 25.30 grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA].

In assenza di cause di sospensione, tenuto conto del termine massimo di 7 anni e 6 mesi, il reato si è estinto per prescrizione il 30 luglio 2020, prima della sentenza del 13 maggio 2021 della Corte di appello di Ancona.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 13/01/2022.

Il dp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 13 aprile 2021 la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a 2 anni e 3 mesi di reclusione ed C 5.000,00 di multa per il delitto ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 per la cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. La Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il cui termine massimo sarebbe decorso il 13 maggio 2021, tenuto conto della commissione del reato nel gennaio e febbraio 2013. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di mancanza di motivazione sul mancato espletamento della perizia sulla sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità di altra imputata, giudicata separatamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo sulla prescrizione è fondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato esclusivamente per il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 di cessione, il 30 gennaio 2013, di 25.30 grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di cause di sospensione, tenuto conto del termine massimo di 7 anni e 6 mesi, il reato si è estinto per prescrizione il 30 luglio 2020, prima della sentenza del 13 maggio 2021 della Corte di appello di Ancona. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/01/2022. Il dp
Sentenza Cassazione n. 06760/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris