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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25133/2023

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7278-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3499/09/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] S .

P .

A .ha impugnato, innanzi alla C.T.P. di Milano il provvedimento con cui L ’ AGENZIA DELLE DOGANE le ha negato il rimborso di quanto dalla contribuente corrisposto a titolo di addizionale provinciale sull’accisa per il consumo di energia elettrica per il periodo da maggio 2010 a dicembre 2011; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 2665/2016, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:SOCIETA] S .

P .

A . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3499/2018, depositata il 30/07/2018 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come l’addizionale provinciale in commento fosse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE e, pertanto,non dovuta (per effetto della disapplicazione dell’art. 6 del d.l. n. 511 del 1998), a prescindere dalla sua successiva formale ed espressa abrogazione a partire dall’anno 2012 (successivamente, dunque, ai periodi di imposta per cui è causa), con conseguente illegittimità del diniego di rimborso opposto dall’Ufficio; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] S .

P .

A .; Rilevato, in via del tutto preliminare rispetto alla disamina dell’unico mezzo di gravame e pronunciando sul ricorso, che debba essere dichiarato il difetto di titolarità del rapporto tributario dedotto in giudizio e, conseguentemente, di legittimazione ad agire, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] , per difettare la stessa della qualità di società somministrante energia elettrica; che l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte è nel senso che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria ove dimostri (e non si tratta del caso di specie) l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv. 666099-01, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità); che, dunque, la [OSCURATO:SOCIETA] ,in quanto consumatrice, non solo non aveva titolo, a monte, a presentare l’istanza di rimborso de qua agitur ma, tantopiù, neppure aveva, a valle, legittimazione ad impugnare il relativo provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione; che tale difetto di titolarità e legittimazione ben può essere rilevata d’ufficio, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito e dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito, per la decisione nel merito della controversia, nei casi in cui vi sia carenza assoluta di potestas iudicandi da parte di qualunque giudice, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e cassazione senza rinvio della decisione impugnata (arg. da Cass., Sez. 5, 4.4.2012, n. 5375, Rv. 622277-01); Ritenuto, in conclusione che, decidendo sul ricorso, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., non potendo l’originario ricorso essere proposto, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio; che alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali conseguenti alla ellittica formulazione dell’art. 14 del T.U.A. (di cui si dà conto anche nella richiamata Cass. n. 31609 del 2022) quanto al difetto, in capo al consumatore, della legittimazione a presentare istanza di rimborso dell’addizionale in questione, della sostanziale novità della questione, nonché del rilievo ufficioso dell’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio; P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo e cassa senza rinvio la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7278-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3499/09/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A .ha impugnato, innanzi alla C.T.P. di Milano il provvedimento con cui L ’ AGENZIA DELLE DOGANE le ha negato il rimborso di quanto dalla contribuente corrisposto a titolo di addizionale provinciale sull’accisa per il consumo di energia elettrica per il periodo da maggio 2010 a dicembre 2011; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 2665/2016, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3499/2018, depositata il 30/07/2018 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come l’addizionale provinciale in commento fosse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE e, pertanto,non dovuta (per effetto della disapplicazione dell’art. 6 del d.l. n. 511 del 1998), a prescindere dalla sua successiva formale ed espressa abrogazione a partire dall’anno 2012 (successivamente, dunque, ai periodi di imposta per cui è causa), con conseguente illegittimità del diniego di rimborso opposto dall’Ufficio; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A .; Rilevato, in via del tutto preliminare rispetto alla disamina dell’unico mezzo di gravame e pronunciando sul ricorso, che debba essere dichiarato il difetto di titolarità del rapporto tributario dedotto in giudizio e, conseguentemente, di legittimazione ad agire, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] , per difettare la stessa della qualità di società somministrante energia elettrica; che l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte è nel senso che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria ove dimostri (e non si tratta del caso di specie) l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv. 666099-01, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità); che, dunque, la [OSCURATO:SOCIETA] ,in quanto consumatrice, non solo non aveva titolo, a monte, a presentare l’istanza di rimborso de qua agitur ma, tantopiù, neppure aveva, a valle, legittimazione ad impugnare il relativo provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione; che tale difetto di titolarità e legittimazione ben può essere rilevata d’ufficio, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito e dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito, per la decisione nel merito della controversia, nei casi in cui vi sia carenza assoluta di potestas iudicandi da parte di qualunque giudice, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e cassazione senza rinvio della decisione impugnata (arg. da Cass., Sez. 5, 4.4.2012, n. 5375, Rv. 622277-01); Ritenuto, in conclusione che, decidendo sul ricorso, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., non potendo l’originario ricorso essere proposto, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio; che alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali conseguenti alla ellittica formulazione dell’art. 14 del T.U.A. (di cui si dà conto anche nella richiamata Cass. n. 31609 del 2022) quanto al difetto, in capo al consumatore, della legittimazione a presentare istanza di rimborso dell’addizionale in questione, della sostanziale novità della questione, nonché del rilievo ufficioso dell’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio; P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo e cassa senza rinvio la sen
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