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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38080/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

L'unico motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata riqualificazione dei fatti ascritti sotto la specie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto prospettante profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; atteso che la Corte territoriale- con ampia motivazione immune da vizi di illogicità - ha dato atto della non qualificabilità del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, sulla base della pluralità e della reiterazione degli episodi di cessione e della conseguente prova in ordine alla sussistenza di uno stabile inserimento in circuiti criminali dediti all'approvvigionamento di sostanza stupefacente e, specificamente, all'interno di una vera e propria piazza di spaccio (in coerenza con i principi dettati da Sez.

U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo.

RV. 274076).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]#

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata riqualificazione dei fatti ascritti sotto la specie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto prospettante profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; atteso che la Corte territoriale- con ampia motivazione immune da vizi di illogicità - ha dato atto della non qualificabilità del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, sulla base della pluralità e della reiterazione degli episodi di cessione e della conseguente prova in ordine alla sussistenza di uno stabile inserimento in circuiti criminali dediti all'approvvigionamento di sostanza stupefacente e, specificamente, all'interno di una vera e propria piazza di spaccio (in coerenza con i principi dettati da Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo. RV. 274076). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]#
Sentenza Cassazione n. 38080/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris