CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 24482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18 92 4 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma alla via V.G: Galati n. 100/C presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alise (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente – econtro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente p ro tempore Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campanian. 949 / 22 / 2 2 depositata in data 24 / 0 1 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale quanto alla contestazione relativa all'iva per l'anno 2015 emessaex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 deducendo di non aver ricevutola comunicazione di se gnalazione di un debito di imposta IVA e IRESe contestando nel merito la pretesa poiché insussistente in quanto non era stato considerato a suo favore un credito iva relativo agli anni 2014e 2015; -il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellava la società; - con la pronuncia qui gravata la CTR della Campania ha rigettato l'impugnazione della società con tribuente confermando la sentenza di primogrado; -ricorre a questa Corte , con un solo motivo di impugnazione , la società contribuente; -resiste con controricorso l' A genzia delle entrate; il riscossore è rimasto intimato; Consideratoche: -l’unico motiv o di ricorso dedotto censura la pronuncia impugnata per nullitàdella sentenza in quanto emessa in violazione dell’art. 36 c. 1 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. nonché per omessa pronuncia sui motivi di appello ex art. 112 c.p.c . per avere il giudice del gravame non solo motivato in modo apparente la propria decisione ma anche mancato di spiegare quale fosse la incongruenza della documentazione prodotta dal contribuente e per quali ragioni gli ulterioridocumenti prodotti in giud izio non fossero idonei a superare i rilieviformulati dall'Ufficio in sede di mediazione; -il motivo è fondato ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - invero la CTR non ha reso evidenti , neppure in forma sintetica, le ragioni che l'hanno condotta a decisione . Invero, da un lato essa ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente – documentazione individuata e descritta in sentenza nelle fatture di acquisto per gli anni 2014/2015 - non fosse idonea a dar prova della esistenza del credito iva opposto in com pensazione alla cartella impugnata;dall’altro ha mancato di enunciare sia pur sinteticamente le ragionidi tali inidoneità , che restano del tutto ignote ; -conclusivamente i n accoglimento del ricorso , la sentenza è cassata con rinvioal giudice dell’appel lo per nuovo esame del merito; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa