CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1988
Cassazione n. 02414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1988 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non una ipotetica ed insussistente "confusione" tra l'imputato e il fratello, attribuibile agli operanti), non consentendo, pertanto, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, fondato SIJ presunto vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della contestata recidiva è per un verso fuori fuoco, dal momento che richiama i vizi di cui all'art. 606 lett. b) e d) c.p.p. che non attengono a quello della motivazione, e per altro verso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, in armonia coi principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, con motivazione non illogica, ancorato la valutazione del grave precedente penale alla concreta manifestazione di pericolosità sociale del prevenuto; Considerato che il terzo motivo di ricorso, peraltro altrel:tanto evanescente, fondato su presunto vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è a sua volta del tutto indeterminato e, comunque, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag.3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il consi 'Tre rtens