CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 76 DPR n. 445/2000 e all'art. 12 co. 5 D.Igs. 286/1998. 2. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie la Corte ha ampiamente motivato la dosimetria sanzionatoria. Il motivo è, inoltre, e preliminarmente, anche generico e inedito, in quanto non proposto analogamente nei motivi di appello. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M