CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 36615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4 e 80 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, contenente un principio attivo pari a grammi 117.573,65. Rilevato che il ricorrente si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito con riferimento all'aggravante dell'ingente quantitativo. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno della ricorrenza dell'aggravante, esente da vizi logici e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità: in relazione alle c.d. "droghe leggere", a seguito della precisazione intervenuta con la pronuncia a Sezioni Unite Polito (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005), fermi restando i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012), l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo (valore ampiamente superato nel caso in esame). Letta la nota con cui la difesa dichiara di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense. Rilevato che il presente procedimento segue le forme del cd. "rito camerale non partecipato" ex art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere es