CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4584/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1362/2026* * CC 27/01/2026* * * 30069/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di appello di Veneziadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduceviolazione di legge ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio dellamotivazione in ogni sua forma per non avere la Corte di appello concesso la circostanzacon riferimento al reato di cui all art. 628 cod. pen. non sono consentiti in quanto il temarichiamatonon risoluta tempestivamente devoluto in appello con puntuale argomentazionecritica e presentazione di motivo sul punto come emerge anche dal riepilogo dei motivienunciato dalla Corte di appello in alcun modo contestato dalla difesa * 2 n. 31650 del03/04/2017 * * 270627 01 mentre risulta richiamata una istanza sul puntotardivamente solo in sede di conclusionirilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4584/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1362/2026* * CC 27/01/2026* * * 30069/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di appello di Veneziadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduceviolazione di legge ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio dellamotivazione in ogni sua forma per non avere la Corte di appello concesso la circostanzacon riferimento al reato di cui all art. 628 cod. pen. non sono consentiti in quanto il temarichiamatonon risoluta tempestivamente devoluto in appello con puntuale argomentazionecritica e presentazione di motivo sul punto come emerge anche dal riepilogo dei motivienunciato dalla Corte di appello in alcun modo contestato dalla difesa * 2 n. 31650 del03/04/2017 * * 270627 01 mentre risulta richiamata una istanza sul puntotardivamente solo in sede di conclusionirilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *