CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
affaele Gargiulo, che, ritenuta lafondatezza del quarto e del quinto motivo, ha chiesto l’annullamento senza rinvodella ordinanza impugnata e del decreto di sequestro emesso dal Pubblicoministero in data 16 gennaio 2026;lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 24 aprile 2026 daldifensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’annullamento della impugnata ordinanza e del precedente decreto di sequestroemesso dal Pubblico ministero in data 16 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 16 gennaio 2026, il Pubblico ministero pressoil Tribunale di Avellino disponeva il sequestro probatorio di diversi beni, tra cuidue telefoni cellulari in uso a [OSCURATO:PERSONA], persona nei cui confronti sono in corsoindagini preliminari.Si procede, in particolare, per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 8, comma1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché l’indagato, quale amministratore difatto della ditta individuale “Fashion” di [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentirea terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva, neglianni 2024 e 2025, fatture per operazioni inesistenti in favore di diverse imprese.Al ricorrente era altresì contestato il reato di cui all’art. 648-ter.1, primocomma, cod. pen., in quanto, avendo commesso i delitti di frode fiscale edisponendo di conti correnti intestati alla suddetta ditta, impiegava e trasferiva iproventi illeciti in attività economiche e finanziarie, mediante operazioni idonee aostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.Era, infine, contestato il reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen., perché,in concorso con altri, deteneva e trasferiva denaro di provenienza delittuosa,risultando in possesso di una rilevante somma di denaro contante, in relazionealla quale non forniva alcuna giustificazione.2. Con ordinanza del 6 febbraio 2026, depositata il 4 marzo 2026, ilTribunale di Avellino rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interessedell’indagato, condannandolo al pagamento delle spese del procedimentoincidentale.3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, amezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nonché vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335, 405 e407, comma 3, cod. proc. pen.), in ordine alla ritenuta utilizzabilità deidocumenti acquisiti per effetto della esecuzione del decreto di sequestroprobatorio. In particolare, si assume che il decreto di sequestro probatorioemesso in data 16 gennaio 2026 fosse nullo e quanto acquisito per effetto dellasua esecuzione inutilizzabile, in quanto adottato oltre il termine di durata delleindagini preliminari, decorrente — a parere del ricorrente — dal 14 gennaio2025, per effetto dell’ingiustificato ritardo nell’iscrizione del nominativodell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., di cui appunto si èchiesta al G.i.p. la retrodatazione, agli effetti della decorrenza de termine per ilcompimento di indagini preliminari.Rappresenta il ricorrente, al riguardo, che già l’informativa depositata inProcura in data 14 marzo 2025 conteneva elementi idonei a configurare unacompiuta notizia di reato a carico dell’indagato, sicché l’iscrizione avrebbe dovutoessere effettuata con decorrenza retrodatata al 14 gennaio 2025, conconseguente maturazione del termine massimo di durata delle indagini einutilizzabilità degli atti successivamente compiuti, ivi compreso il decreto disequestro. Aggiunge la difesa che l’episodio successivo, concernente ilrinvenimento di denaro contante, costituirebbe fatto distinto e oggetto diautonomo procedimento, non idoneo a giustificare la prosecuzione delle indagininel presente procedimento. Deduce, inoltre, che l’ordinanza impugnata sarebbeaffetta da motivazione meramente apparente, avendo il Tribunale ritenutoutilizzabile il sequestro in relazione a una pretesa nuova notizia di reato, senzatuttavia indicare gli elementi di novità e autonomia rispetto al materiale giàacquisito, né chiarire le ragioni per cui il medesimo fatto possa essere qualificatocome autonomo titolo di reato.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agliartt. 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen.), quanto a ritenuta sussistenza delfumus del delitto di riciclaggio, in assenza di indicazione di un qualsivoglia reatopresupposto.Sostiene, in particolare, che difetti il fumus commissi delicti, non essendostato individuato il delitto presupposto neppure nella sua tipologia, né essendoravvisabile un plausibile collegamento tra il denaro rinvenuto e l’attività diemissione di fatture per operazioni inesistenti, cronologicamente circoscritta a unperiodo antecedente. Ne deriverebbe, secondo la difesa, l’illegittimità delsequestro probatorio, in quanto fondato su un’ipotesi di riciclaggio priva deinecessari presupposti. Deduce, altresì, la difesa che la motivazionedell’ordinanza impugnata sia solo apparente, in quanto basata su unaindividuazione meramente ipotetica del delitto presupposto, tale da rendereinesistente la stessa giustificazione del fumus.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, nonché il vizio dimotivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agliartt. 178, lett. c, 63, 64 e 350 cod. proc. pen.), per violazione del diritto di difesacon riferimento alle modalità di acquisizione dei codici di accesso ai dispositivisequestrati. Sostiene il difensore che, in sede di esecuzione del sequestro, lapolizia giudiziaria avrebbe acquisito i codici di sblocco dei telefoni chiedendolidirettamente all’indagato, in assenza del difensore e senza previo avviso dellafacoltà di non rispondere, in violazione del principio del nemo tenetur sedetegere. Deduce che tale condotta integri una indebita sollecitazione a renderedichiarazioni potenzialmente auto-incriminanti, con conseguente necessità dipertanto, la nullità dell’atto e la conseguente inutilizzabilità derivata degli esitidegli accertamenti tecnici eseguiti sui dispositivi, evidenziando che sul puntol’ordinanza impugnata si limiterebbe a una motivazione meramente apparente.3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erroneaapplicazione delle norme processuali in materia di sequestro probatorio nonchévizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), perviolazione dei principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza. Sostieneche l’ordinanza impugnata sarebbe sorretta da motivazione apparente, nonesplicitando il nesso concreto tra i dispositivi sequestrati e i fatti oggetto diindagine, né delimitando l’oggetto dell’accertamento, né giustificando lanecessità dell’apprensione integrale dei supporti informatici. Ne deriverebbe laviolazione delle norme che disciplinano il sequestro probatorio e dei principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di acquisizione di datidigitali.3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce infine inosservanza ed erroneaapplicazione delle norme processuali, nonché vizio di motivazione (art. 606,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in materia di selezione del materialeinformatico sequestrato. Lamenta, in particolare, l’assenza di criteri selettivieffettivi, di una delimitazione temporale e della determinazione della durata delvincolo, evidenziando come il provvedimento impugnato non circoscriva ilsegmento di dati rilevanti, né individui il periodo temporale oggetto di indagine.Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, l’indeterminatezza della misura e la suasproporzione rispetto alle esigenze probatorie poste a fondamento del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non può essere accolto.1. Il primo motivo difetta del presupposto necessario alla valutazione dellasua eventuale fondatezza. Il ricorrente ha dimostrato di aver richiesto al G.i.p.del Tribunale di Avellino la retrodatazione (art. 335 quater cod. proc. pen.) delladata di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod.proc. pen., ma non ha ugualmente offerto contezza (fino alla data dell’udienza)dell’eventuale accoglimento della domanda. In difetto del dato conoscitivo, indisparte dalla considerazione che l’inutilizzabilità eventuale colpisce la provaacquisita per effetto dell’atto d’indagine compiuto fuori termine e non l’atto diindagine in sé (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337 – 02; Sez. 6, n.9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459 - 01), non è dato a questa Cortevalutare i presupposti della dedotta inutilizzabilità delle prove acquisite pereffetto di un atto d’indagine compiuto quando il termine per lo svolgimento delleindagini preliminari era già perento.1.1. Inoltre, come già rilevato dal Tribunale del riesame, pur a voler ritenereche l’iscrizione dell’indagato nel registro delle persone sottoposte ad indaginipreliminari, in ordine alla provvisoria imputazione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74del 2000, indicato al capo 1) del decreto di sequestro debba essere retrodatataal gennaio 2025, data delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], il decreto di sequestrodel 16 gennaio 2026, preceduto da perquisizione, è certamente stato emesso inpendenza del termine per il compimento delle indagini preliminari per il reato diriciclaggio contestato all’[OSCURATO:PERSONA] al capo 3, stante la notizia di reato acquisita indata 16 gennaio 2026, dopo il rinvenimento nell’autovettura della ingentesomma di denaro contante (338.000 euro) dalla provenienza ingiustificata.2. Non risulta che il secondo motivo sia stato dedotto innanzi al Tribunaleper il riesame (seconda pagina della ordinanza impugnata, ove il Tribunalesintentizza diligentemente tutti i motivi dedotti innanzi a sé), con conseguenteesiziale interruzione della catena devolutiva.2.1. Al riguardo, va infatti ribadito, pur nella peculiarità del contestodecisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod.proc. pen., che il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti almerito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocareil giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Cortedi cassazione può essere chiamata a esprimersi.Ciò posto, anche in tema di misure cautelari deve ritenersi preclusa (art.606, comma 3, cod. proc. pen.) la possibilità di prospettare in sede di legittimitàmotivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame, ove essi nonsiano rilevabili d'ufficio (ex plurimis, Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv.260952 - 01). Quanto innanzi deve leggersi in uno con il principio generalegovernante la materia delle impugnazioni, per cui sussiste un onere di specificacontestazione del riepilogo dei motivi d'impugnazione, contenuto nelprovvedimento decisorio, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata lamedesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza dellapredetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la primavolta in cassazione, e quindi precluso (in tal senso, con riferimento all'omessacontestazione del riepilogo dei motivi di gravame, quale principio comunquegenerale in sede di impugnazioni, Sez. 2, 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627 - 01). Il principio di cui innanzi, valevole in generale con riferimento alsistema impugnatorio, è stato applicato anche in materia cautelare e per il casodi ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso in sede di appellocautelare (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., in motivazione) ed è, permedesimezza di ratio, operante anche con riferimento al ricorso per cassazioneavverso ordinanza emessa in sede di riesame cautelare, essendo preclusa, anchein tale sede, la possibilità di prospettare innanzi alla Suprema Corte, motivi dicensura non sollevati davanti al Tribunale, ove essi non siano rilevabili d'ufficio.Consegue, nella fattispecie, l'inammissibilità del profilo di censura in esame,sostanziandosi quest'ultima come motivo nuovo, non avendo il ricorrentecontestato il riepilogo dei motivi d'impugnazione contenuto nel provvedimentoemesso in sede di riesame, che non fa menzione di censure in ordine allaritenuta gravità indiziaria, con conseguente novità della deduzione di dettecensure in sede di legittimità (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 288117-01).3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in diritto. Come correttamenteevidenziato dal Tribunale per il riesame, i codici di accesso ai dispositivismartphone in uso all’indagato furono forniti spontaneamente alla poliziagiudiziaria all’atto della perquisizione, sicché non si profila alcuna eventualeinutilizzabilità, che (si ribadisce ancora una volta) colpirebbe semmai la provaacquisita attraverso l’atto e non l’atto in sé; tuttavia la prova (il contenuto dellamemoria degli smartphone in sequestro) non è ancora emersa al panoramainvestigativo.In ogni caso, governa la fattispecie la disciplina delle dichiarazioni spontaneerese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato, cui non siapplicano le disposizioni degli artt. 63 e 199 cod. proc. pen., posto che la primaconcerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta a indagini, mentre laseconda attiene alla testimonianza o alle sommarie informazioni testimoniali.3.1. Deve comunque rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza diquesta Corte di legittimità, l'eventuale illegittimità della perquisizione noninvalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenticorpo di reato o a questo pertinenti, da astringere al processo per esigenzedimostrative dei fatti contestati, in quanto il potere autonomo di sequestro non èaffatto influenzato dalle modalità attraverso le quali la res sia stata reperita,essendo unicamente condizionato all'acquisibilità del bene al processo e allainsussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema(espressione del principio “male captum bene retentum”: Sez. 2, n. 15784, del23/12/2016, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010, Rv. 24767901;).4.-5. Il quarto ed il quinto dei motivi di ricorso sono infondati.4.-5.1. Deve ribadirsi che in tema di sequestro probatorio di dati contenuti indispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine diconsentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nellafase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui ènecessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, lespecifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verràeffettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini,Rv. 288139-01), specificando tuttavia che ove il vincolo abbia ad oggetto daticontenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne laproporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, iltermine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato einderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e dianalisi dei dati informatici, non essendo il Pubblico ministero in grado diprevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in assenza diratio evidente, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanzadi restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto dirigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025, DiDomenico, Rv. 289205-01). Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamenterispettate dalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale il ricorrentenon si confronta effettivamente.5. Al rigetto del ricorso consegue, secondo quanto dispone l’art. 616 delcodice di rito, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]