CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 1970
Cassazione n. 03245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09-07-1970, avverso la sentenza del 17-09-2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2016, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza dell'8 febbraio 2012, con cui il G.U.P. del Tribunale di Bergamo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen., a lui contestato per aver cagionato per colpa la morte del pedone [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un incidente stradale verificatosi in Gandellino il 24 agosto 2009, allorquando Campanili, alla guida di un mezzo della nettezza urbana (autocarro Isuzu targato [OSCURATO:TARGA]), urtava con lo specchietto laterale la persona offesa che decedeva il giorno successivo. 2. Con sentenza n. 20097 del 28 aprile 2021, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava la sentenza della Corte territoriale, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia, osservando che le dichiarazioni rese dall'indagato ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. erano assolutamente inutilizzabili, non avendo i giudici di merito, che hanno attribuito notevole rilievo a tali dichiarazioni, motivato adeguatamente in ordine all'eventuale resistenza logica del compendio probatorio a seguito della necessaria espunzione dell'elemento inutilizzabile. Veniva inoltre censurata l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle deduzioni contenute nella consulenza tecnica del dr. [OSCURATO:PERSONA]. 3. In sede di rinvio, con sentenza del 17 settembre 2021, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza resa dal G.U.P. orobico 1'8 febbraio 2012. 4. Avverso la seconda sentenza della Corte lombarda, Campanili, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza degli art. 627 comma 3 e 233 cod. proc. pen., in relazione all'omessa considerazione da parte della Corte di appello della relazione del consulente tecnico della difesa dr. [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'espressa censura della sentenza rescindente, che aveva già stigmatizzato la mancata valutazioni delle deduzioni del dr. Breda, esperto di cinematica, il quale aveva sottolineato la piena diligenza della condotta di Campanili e l'assenza di profili di colpa in capo al medesimo. Il consulente della difesa, in particolare, aveva evidenziato che da parte del conducente del furgone non era prevedibile il comportamento del pedone, che ha continuato a camminare in rotta di collisione con il veicolo, così da colpirlo lateralmente, essendosi la vittima portata in strada mentre il furgone si metteva in moto, come riferito dalla totalità dei testimoni che hanno assistito al fatto. Dunque, nel momento in cui effettuava la manovra di svolta, diligentemente il conducente del furgone dirigeva la sua attenzione verso eventuali veicoli che occupassero la corsia, essendo la carreggiata dinanzi a sé sgombra di pedoni.Le deduzioni del consulente circa l'imprevedibilità del comportamento della persona offesa e il rispetto da parte dell'imputato di tutte le cautele richieste dalla situazione concreta sarebbero rimaste tuttavia ignorate dalla Corte di appello, che non ha argomentato rispetto al tema del profilo soggettivo della condotta e all'esigibilità da parte del ricorrente di un comportamento alternativo. Con il secondo motivo, sono state eccepite la contraddittorietà intrinseca e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, osservandosi che, in merito alla condotta della persona offesa, dalle dichiarazioni dei testi Fornoni, Merlini e Trivella è emersa la rapidità con cui la vittima si è risolta ad attraversare la strada, rilevando non tanto la velocità dell'anziana donna nel camminare, quanto il carattere improvviso dell'attraversamento, avvenuto in modo così imprevedibile da poter essere percepito solo con la coda dell'occhio da chi era presente al momento del fatto. Dunque, a prescindere dalla sua età, la rapidità del comportamento della persona offesa, costituisce un elemento essenziale al fine di escludere profili di colpa in capo al ricorrente, il quale, mentre sostava al segnale di stop, si era già assicurato che nessun pedone intendesse portarsi sulla carreggiata. Anche rispetto all'individuazione del punto d'urto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, posto che la Corte territoriale ha negato valore dirimente al rinvenimento sul suolo di una macchia di sangue fuoriuscita dalla bocca della vittima, assumendo, quale elemento certo, un dato presuntivo, ossia la circostanza che il corpo della persona offesa era stato spostato all'arrivo dei soccorsi dai sanitari intervenuti, ciò sebbene il teste della difesa Frigerio, giunto sul luogo del fatto dopo pochi minuti, abbia riferito che nessuno aveva spostato il corpo della vittima; ciò varrebbe quindi a corroborare l'affermazione del consulente della difesa, che ha individuato il punto d'urto nella intersezione tra via Bocchetta e via Rimembranze, il che a sua volta conferma che il conducente del mezzo non poteva percepire la presenza della persona offesa, che aveva attraversato in senso obliquo portandosi verso il lato del furgone; del resto, le modalità dell'impatto e della caduta sono perfettamente compatibili con l'individuazione di uno spazio pari a due metri tra la testa della vittima (e dunque tra le tracce ematiche) e il punto di impatto, distanza che non riveste carattere eccezionale, ove si consideri che l'altezza della donna era di un metro e mezzo. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione dell'art.589 cod. pen., in relazione alle norme concernenti la condotta dei pedoni, rilevandosi sul punto che alcuna valutazione è stata compiuta nella sentenza impugnata circa l'eccentricità del comportamento della persona offesa, la quale, pur avendo percepito la presenza del veicolo fermo al segnale di arresto, decideva di non attendere il traffico del furgone, ma procedeva immediatamente senza curarsi della ripresa della marcia da parte del veicolo medesimo, peraltro assumendo una traiettoria ortogonale rispetto a quella del furgone. Inoltre, la vittima sostava in un luogo privo di strisce pedonali, prossimo a un punto di svolta, il che avrebbe richiesto una cautela ancora maggiore nel programmare l'attraversamento, tanto più che alla persona offesa erano note le ordinarie manovre compiute dal conducente del furgone della nettezza urbana. Era dunque ragionevole invocare il legittimo affidamento che il conducente del mezzo aveva riposto nell'accortezza di eventuali pedoni, che, trovandosi illegittimamente ad attraversare le corsie dopo essersi avveduti della presenza di un mezzo straordinario, erano chiamati ad adeguare la propria condotta in ragione delle manovre che quel peculiare tipo di veicolo avrebbe compiuto. 4.1. Con memoria del 3 ottobre 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle considerazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Al fine di circoscrivere l'ambito della verifica sollecitata dall'odierno ricorso, occorre premettere che, con la sentenza n. 20097 del 28 aprile 2021, la Quarta Sezione di questa Corte ha annullato la prima sentenza di conferma della Corte di appello di Brescia, censurando in particolare due aspetti, ovvero: 1) il mancato confronto con le deduzioni della consulenza tecnica del dr. [OSCURATO:PERSONA] e 2) il mancato rilievo dell'assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., oltre che, di conseguenza, l'omesso rilievo della "eventuale resistenza logica del compendio probatorio a seguito della necessaria espunzione dell'elemento inutilizzabile". 2. Ciò posto e premesso altresì che i tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi che, in sede di rinvio, la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, abbia adeguatamente colmato le lacune evidenziate nella sentenza di annullamento. Occorre innanzitutto rilevare che i giudici del rinvio hanno in primo luogo ricostruito i fatti di causa, ripercorrendo la dinamica dell'incidente così come delineata dal primo giudice, ovvero alla luce delle sole dichiarazioni testimoniali delle. persone presenti sul luogo del fatto, senza alcun richiamo icioèia quanto dichiarato dall'imputato nell'immediatezza, per cui sotto tale profilo risulta già superato uno dei due profili di censura rimarcati nella sentenza rescindente. Dalle dichiarazioni dei testi Merlini, Fornoni e Trivella è emerso che la mattina del 24 agosto 2009 [OSCURATO:PERSONA], alla guida del mezzo della nettezza urbana, nell'uscire da Via delle Rimembranze nel Comune di Gandellino, svoltava a sinistra allargando verso destra e si immetteva nella limitrofa via Bocchetta, per poi allargare a sinistra e svoltare a destra nella vicina via Foppi: nell'eseguire tale manovra, l'imputato invadeva la corsia opposta di via Bocchetta e colpiva con lo specchietto retrovisore del mezzo il capo della signora [OSCURATO:PERSONA], che stava attraversava la strada in direzione della sua abitazione; a seguito della caduta, la Fornoni riportava lesioni che il giorno dopo ne causavano il decesso. Ad avviso della Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata), "i dati testimoniali risultano convergenti nell'individuare una dinamica del fatto senza punti oscuri", avendo tutti i testi riferito "che l'impatto avvenne all'interno di via Bocchetta, segnalando un punto d'urto posto all'incirca ad un metro dal margine della strada, nella corsia di marcia opposta rispetto a quella di pertinenza del camioncino del Campanili. I testimoni Fornoni e Trivella entrambi ricordavano che in quel momento aveva allargato a sinistra invadendo la corsia opposta per poter meglio compiere la svolta a destra nella limitrofa via Foopi. Il teste Merlini, pur non scorgendo direttamente tale manovra, affermava che la stessa era comune e quasi obbligatoria a cagione delle dimensioni ristrette della strada". La Corte di appello ha rimarcato la completezza e la solidità delle dichiarazioni dei testimoni oculari, osservando che gli stessi sono stati risentiti nell'ambito del giudizio abbreviato, dove hanno potuto chiarire, nel contraddittorio delle parti e con il supporto delle fotografie dei luoghi, taluni aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento in ragione dell'inevitabile sintesi delle pregresse verbalizzazioni. Peraltro, le convergenti dichiarazioni dei testimoni Merlini, Fornoni e Trivella non hanno trovato serie smentite nelle dichiarazioni dei testi della difesa, i quali, non avendo assistito ai fatti, hanno potuto fornire un limitato contributo conoscitivo. Ciò posto, seguendo il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, i giudici del rinvio non hanno mancato di confrontarsi con i rilievi formulati dal consulente della difesa, dr. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che, come già osservato dal G.U.P., il dr. Breda aveva individuato un punto d'urto (posto al limitare di via della Rimembranza) incompatibile con gli elementi probatori disponibili e non suffragato né dalle dichiarazioni dei testi della difesa, né dalle considerazioni tecniche svolte; peraltro, il consulente tecnico è partito dal presupposto che i testi del P.M. sia stato fuorviati nel loro racconto e siano stati vittima di una sorta di suggestione determinata dal luogo dove era parcheggiato il camioncino di tale Frigerio, che i testimoni avrebbero scambiato per quello dell'imputato. Ma, come sottolineato nella sentenza impugnata, tali considerazioni, oltre ad essere del tutto ipotetiche, si scontrano con il tenore delle stesse testimonianze, nelle quali non si dà alcun rilievo alla posizione assunta dal camioncino di Campanili dopo che lo stesso fu spostato, mentre si valorizza la circostanza che questo si fermò subito dopo l'impatto e rimase a lungo, fino all'arrivo della ambulanza, fermo al centro di via Bocchetta, accanto al corpo della vittima.Quanto poi all'affermazione del dr. Breda secondo cui il punto d'urto doveva essere individuato nell'intersezione di via Rimembranze e via Bocchetta in ragione della posizione della macchia di sangue segnalata dai Carabinieri, trovandosi la pozza ematica nel punto in cui si trovava la testa della vittima al momento della sua caduta a terra, ovvero a due metri dal punto d'urto, il che faceva ipotizzare un balzo del corpo della donna, è stato replicato nella sentenza impugnata che nessuno dei testimoni vide la persona offesa compiere un movimento così evidente, che sarebbe certamente impresso nel loro ricordo per la sua drammaticità, avendo a ciò aggiunto la Corte di appello che non vi erano in ogni caso misurazioni esatte del punto della strada dove era stata rinvenuta la traccia ematica, risultando approssimativa la stessa planimetria redatta dalla P.G., consistente invero in un mero schizzo non in scala e privo di misure. Ribadito il carattere meramente ipotetico della diversa ricostruzione operata dal consulente tecnico, ricostruzione non suffragata da elementi probatori certi e anzi distonica rispetto alle testimonianze acquisite, i giudici del rinvio hanno quindi confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, sottolineando che lo stesso, giungendo con il proprio mezzo da via Rimembranze impegnando via Bocchetta, si è spostato verso sinistra, invadendo la corsia opposta e in tal modo urtando la persona offesa che stava attraversando la strada, non avvedendosi della donna per negligenza e disattenzione, pur essendo prevedibile che, in un centro urbano e in zona limitrofa al cimitero, vi fossero pedoni nei paraggi. Né del resto era sostenibile che l'anziana vittima, che camminava con l'aiuto di un bastone ed era ancora convalescente dopo un'operazione chirurgica all'anca, si sia mossa in maniera così repentina ed eccentrica da non essere avvistabile. Sotto tale profilo, è stata quindi ragionevolmente esclusa dai giudici di merito la tesi difensiva, invero meramente assertiva, di una eventuale condotta abnorme da parte del pedone, idonea a ridimensionare la colpa del conducente del mezzo. 3. Orbene, deve ribadirsi che la motivazione della sentenza impugnata ha fornito risposte adeguate e pertinenti ai rilievi critici operati dalla sentenza di annullamento, risultando sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, per cui la pronuncia resa in sede di rinvio resiste alle censure difensive; con queste invero si sollecita, rispetto alla ricostruzione dell'incidente e all'attribuzione della responsabilità colposa dell'imputato, una diversa lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 4. Stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Campanili deve essere pertanto rigettato, con onere per il ricorrente, ex ar