CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIelet-e-~se-af~7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BRINDISI, con sentenza del 10/6/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena dagli stessi richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica da parte del giudice della corretta qualificazione giuridica e alla possibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla omessa valutazione della qualificazione giuridica e quanto all'assenza di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 129 doc. proc. pen. Le doglianze sono formulate in termini astratti e generici, tanto che nell'atto il riferimento alla mancanza di valutazione circa la corretta qualificazione giuridica è posto nei termini di una carenza di motivazione senza prospettare neanche quale sarebbe la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti. Ragione questa per la quale le censure non sono consentite. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D