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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23113/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un cumulo di anni 21 e mesi sei con fine pena 2035; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla valutazione effettuata in ordine alle condizioni di salute del detenuto e circa la necessità di effettuare un accertamento peritale; Rilevato che le censure, formulate in termini generici, sono manifestamente infondate, in quanto il Tribunale -con il riferimento alle precedenti ordinanze emesse, alla più recente relazione sanitaria del 2/5/2022 e alla circostanza che è in intinere un accertamento collegiale in ordine all'invalidità- ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni sulle quali, allo stato, ha fondato la conclusione in ordine al diniego dell'invocata misura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un cumulo di anni 21 e mesi sei con fine pena 2035; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla valutazione effettuata in ordine alle condizioni di salute del detenuto e circa la necessità di effettuare un accertamento peritale; Rilevato che le censure, formulate in termini generici, sono manifestamente infondate, in quanto il Tribunale -con il riferimento alle precedenti ordinanze emesse, alla più recente relazione sanitaria del 2/5/2022 e alla circostanza che è in intinere un accertamento collegiale in ordine all'invalidità- ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni sulle quali, allo stato, ha fondato la conclusione in ordine al diniego dell'invocata misura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 23113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris