CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23273-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (VA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5 IN 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficon-ente - avverso la sentenza n. 320/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente aveva concesso un immobile sito nel comune di Buguggiate in locazione finanziaria alla società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: quest'ultima si rendeva inadempiente e di conseguenza la società contribuente risolveva il relativo contratto ma la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non riconsegnava l'immobile, che dunque rimaneva nel possesso dell'utilizzatore; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente avverso il diniego di rimborso dell'IMU per l'anno 2012 per quello stesso immobile e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che, in conformità alla giurisprudenza di Cassazione, la spettanza della soggettività passiva dell'IMU spetta alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Buguggiate si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del Ric. 2020 n. 23273 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- ("ii 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, soggetto passivo dell'imposta è la società di leasing (ossia l'odierna parte contribuente) - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell'IMU versata pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui Ric. 2020 n. 23273 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- dopo la risoluzione di tale contratto l'utilizzatore non abbia riconsegnato l'immobile. Il ricorso è dunque infondato; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del g dicembre 2021. Il lresiden lie [OSCURATO:PERSONA] arie i-)-J3:3siTAT0