CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29154/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30239/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il primo in Roma alla via Cicerone n.44. –ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore. –intimata – Per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n.10288/2021 pronunciata in data 13 ottobre 2020 e depositata in data 20 aprile 2021. Letta la requisitoria del P.G. [OSCURATO:PERSONA]. tributi Udita larelazione svolta nella camera di consiglio del 27 /0 9 /2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorr ono con un unico motivo contro l’Agenzia delle entrate , che è rimasta intimata, per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 10288/2021, pronunciata in data 13 ottobre 2020 e depositata in data 20 aprile 2021, che ha rigettato il ricorso de i contribuent i , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione de ll’avviso di accertamento che aveva determinato un maggior ricavo per l’anno 1996. 2. Secondo i ricorrenti, con l’ordinanza impugnata la Corte non si avvedeva che i ricorrenti avevano rinunziato al ricorso ed aderito alla definizione agevolata della controversia , producendo la relativa documentazione. Chiedono, quindi, la revoca dell’ordinanza e la dichiarazione di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 27 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l’unico motivo, i ricorrent i denunzia no il vizio ex art.395, n.4, cod. proc. civ., con riferimento alla mancata percezione da parte della Corte della documentazione attestante l’istanza di definizione agevolata, il pagamento delle somme dovute e la rinunzia al giudizio da parte dei ricorrenti. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto. Invero, con la memoria ex art.378 cod. proc. civ.,depositata in data 18 settembre 2020, i ricorrenti avevano rinunziato al giudizio e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, allegando la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di adesione alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n.193/2016, la relativa comunicazione dell’Agenzia delle entrate di differimento automatico delle scadenze del pagamento delle somme ancora dovute a titolo di definizione agevolata con indicazione delle cinque rate da pagare, il pagamento delle rate indicate, la rinunzia dei ricorrenti al ricorso introduttivo del giudizio. La rinunzia al giudizio risultava anche notificata a controparte, che nulla aveva dedotto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che n on costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'erroredi diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione (Cass. S.U. n. 30994/2017; Cass. S.U. n.8984/2018). Dunque, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, cheabbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (cfr. anche Cass. n. 442/2018). Nel caso di specie è ravvisabile proprio tale errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e ricorre la condizione prevista nell’ultimo capoverso del n.4 dell’art.395 cod. proc. civ., a mente del quale il fatto non deve costituire un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi. Pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del l’intero giudizio per rinunzia e la cessazione della materia del contende re , dovendosi rilevare che la definizione effettuata da parte di un coobbligato solidale esplica efficacia anche nei confronti dell’altro (vedi Cass.13282/2017). Nulla deve disporsi in ordine alla spese processuali, in quanto l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Inoltre, nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016) (Cass., sez. trib., 07/12/2018, n.31732). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara estinto il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e cessata la materia del contendere. Cos̀ deciso in Roma in dat a 27 settembre 2022. Il consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]