CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 08895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante la ritenuta applicabilità alla specie dell'art 384 rispetto al favoreggiamento ascritto all'imputato è aspecifico e manifestamente infondato atteso che replica una doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre gli argomenti esposti con il secondo motivo - diretti a rivendicare in questa sede l'applicabilità alla specie della causa di non punibilità dell'ad 131 bis e delle norme sulla giustizia riparativa, aspetti non devoluti in precedenza sul presupposto della sopravvenuta vigenza dei relativi presupposti normativi rispetto alla definizione dell'appello), oltre che erroneo ( quantomeno rispetto alla vigenza della causa di non punibilità) è inammissibile per l'apoditticità della richiesta, priva di qualsivoglia argomentazione rispetto alla situazione a giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ,t/15-z-1 [OSCURATO:PERSONA] 2026 ti F