CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 47619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni sei di reclusione e euro 1.400,00 per più fattispecie di furti. Avverso la sentenza d'appello e nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce il vizio motivazionale nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'escludere la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Essendo stato acquisito agli atti il certificato anagrafico di morte dell'imputato (verificatasi il 10 giugno 2022), i reati di cui all'imputazione sono pertanto estinti, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 21 settem