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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06766/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari rigettava l'appello cautelare, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domicilìari (disposta in relazione ai contestati reati di associazione finalizzata al narcotraffico, cessioni e acquisto di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di un fucile d'assalto kalashinov).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa.

Argomenta che il Tribunale, a fronte di un cospicuo decorso temporale di sottoposizione unitamente alle condizioni di salute che attestavano l'incapacità del prevenuto ad attendere alle proprie esigenze di vita, aveva ritenuto ancora attuale e concreto il pericolo di recidiva, esprimendo argomentazioni astratte ed ancorate esclusivamente alla contestazione edittale; neppure era stato considerato che il ricorrente era stato autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio per tre ore a giorni alterni.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per mancata valutazione dell'ordinanza avente ad oggetto la sostituzione della misura nei confronti di altro imputato.

Argomenta che il Tribunale, in maniera illogica, non aveva considerato l'ordinanza che aveva sostituito la misura cautelare nei confronti di altri imputati, affermando che le posizioni erano diverse, mentre tale ordinanza era stata emessa a seguito del consenso prestato dagli altri imputato all'acquisizione di intercettazioni telefoniche e sul mero decorso temporale.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.

Invero, in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676).

2. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] cautelare, nel confermare il provvedimento impugnato, ha tenuto in debito conto e confutato gli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (tempo decorso dai fatti e dall'applicazione della misura; condizioni di salute del Curci; puntuale osservanza delle prescrizioni relative alla disposta misura), elementi che ha ritenuto inidonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, sottolineando anche il regime presuntivo previsto per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia.

Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017,Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897del 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, ordinanza n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2,n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763).

Né rileva il "tempo trascorso dalla commissione del reato", in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01).

Né coglie nel segno, infine, la doglianza relativa al diverso trattamento cautelare del coindagato.

In materia cautelare, la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez.6 ,n.39346 del 03/07/2017, Rv.271056 - 01, in motivazione).

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari rigettava l'appello cautelare, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domicilìari (disposta in relazione ai contestati reati di associazione finalizzata al narcotraffico, cessioni e acquisto di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di un fucile d'assalto kalashinov). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa. Argomenta che il Tribunale, a fronte di un cospicuo decorso temporale di sottoposizione unitamente alle condizioni di salute che attestavano l'incapacità del prevenuto ad attendere alle proprie esigenze di vita, aveva ritenuto ancora attuale e concreto il pericolo di recidiva, esprimendo argomentazioni astratte ed ancorate esclusivamente alla contestazione edittale; neppure era stato considerato che il ricorrente era stato autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio per tre ore a giorni alterni. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per mancata valutazione dell'ordinanza avente ad oggetto la sostituzione della misura nei confronti di altro imputato. Argomenta che il Tribunale, in maniera illogica, non aveva considerato l'ordinanza che aveva sostituito la misura cautelare nei confronti di altri imputati, affermando che le posizioni erano diverse, mentre tale ordinanza era stata emessa a seguito del consenso prestato dagli altri imputato all'acquisizione di intercettazioni telefoniche e sul mero decorso temporale. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676). 2. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] cautelare, nel confermare il provvedimento impugnato, ha tenuto in debito conto e confutato gli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (tempo decorso dai fatti e dall'applicazione della misura; condizioni di salute del Curci; puntuale osservanza delle prescrizioni relative alla disposta misura), elementi che ha ritenuto inidonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, sottolineando anche il regime presuntivo previsto per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017,Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897del 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, ordinanza n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2,n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763). Né rileva il "tempo trascorso dalla commissione del reato", in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01). Né coglie nel segno, infine, la doglianza relativa al diverso trattamento cautelare del coindagato. In materia cautelare, la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez.6 ,n.39346 del 03/07/2017, Rv.271056 - 01, in motivazione). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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