CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 novembre 2025
Cassazione n. 17588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eccano il 13/11/1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Frosinone, ai sensi dell'art. 6 legg,e 13 dicembre 1989, n. 401, ha convalidato il provvedimento del vldkh.e. Questore dioIzno emesso il 17 novembre 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e notificato all'interessato il 19 novembre 2025, ore 15.30, impositivo del divieto dì accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di cinque, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge per lesione del diritto di difesa, in quanto il giudice ha omesso di esaminare una memoria difensiva trasmessa in data 20 novembre 2025 e tuttavia messa a disposizione del G.i.p. solamente il 24 novembre 2025 alle ore 9.00. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come risulta dagli atti, nella vicenda in esame, il 20 novembre 2025, alleore 8.34, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] a inviato una difensiva all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , sulla quale risulta apposto dalla cancelleria un timbro di depositato in data 24 novembre 2025, ore 9.00; per tale motivo, il giudice non ha potuto esaminare tale memoria, come peraltro risulta dal provvedimento impugnato, in cui si dà atto, appunto, che "non sono pervenute memorie". 3. Ciò posto, deve ritenersi che il mancato esame della memoria tempestivamente inviata dal difensore abbia determinato la dedotta violazione di legge, sotto il profilo della violazione del contradditorio, il quale, nel procedimento in esame, caratterizzato da una scansione temporale serrata e in cui non è prevista la presenza delle parti, l'unica modalità per interloquire ed esercitare i diritti di difesa è rappresentata, appunto, dalla possibilità di inviare memorie entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (in senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01; 2Sez. 3, n. 10923 del 26/11/2024, dep. 2025, Prinetto, non mass.; Sez. 3, n. 28728 del 28/06/2024, Ferloni, non mass., e, in precedenza, Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174). 4. Questa interpretazione trova conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 1997, la quale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, nella formulazione all'epoca vigente, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. In quella decisione, la Corte evidenziò che il provvedimento che impone l'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, incide sulla sfera della libertà personale del destinatario (sentenze nn. 143 e 193 del 1996); di qui l'esigenza che l'adozione del provvedimento in esame, al pari di ogni altro che si risolva in misure limitative della libertà personale, da un lato deve essere sottoposto al controllo da parte del giudice, in conformità di quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione, e, dall'altro, deve assicurare la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Per eliminare il denunciato vizio di costituzionalità incentrato sulla lesione del diritto di difesa, la Corte ritenne, appunto, che il destinatario del provvedimento deve essere espressamente avvisato della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, appositamente nominato, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, facoltà che deve essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge. 5. Ne deriva che l'omesso esame, da parte del giudice chiamato a convalidare il provvedimento questorile, di una memoria difensiva tempestivamente inviata, integra una violazione di legge sotto il profilo della lesione del contraddittorio cartolare, che è causa di una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da ritenersi a regime intermedio per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. 6. Essendo stata la nullità tempestivamente eccepitq,„ ne deriva che l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio (cfr. Sez. 3, n. 316468 del 28/03/2024, Galimberti, Rv. 286204 - 01) al Tribunale di Frosinone, ufficio G.i.p., in altra persona fisica, il quale, libero nel merito, al fine di ripristinare il contraddittorio, dovrà pronunciarsi sulla convalida, valutando le argomentazioni contenute nella memoria difensiva in atti. Va sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Frosinone del 17 novembre 2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M