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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:5
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0129_RES

Causa C‑129/24

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta» Ambiente – Diritto di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Richiedente informazioni ambientali – Obbligo del richiedente di identificarsi mediante il suo nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale – Insussistenza – Normativa nazionale che impone al richiedente una simile identificazione – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Convenzione di Aarhus, artt. 2, punto 4, e 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 2, punto 5) (v. punti 27‑44 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale, la Corte chiarisce la nozione di richiesta di accesso all’informazione ambientale ai sensi della direttiva 2003/4 ( 1 ), letta alla luce della convenzione di Aarhus ( 2 ), e si pronuncia sulla questione se un’autorità pubblica possa considerare una tale domanda invalida per il motivo che il richiedente non ha rispettato una normativa nazionale che gli impone di indicare il suo nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale.

Tra marzo e giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un’impresa commerciale di gestione forestale che appartiene parzialmente allo Stato irlandese, ha ricevuto 97 richieste di accesso a informazioni ambientali provenienti da richiedenti anonimi o che utilizzavano pseudonimi, senza che fosse fornito un indirizzo fisico.

La normativa nazionale che recepisce la direttiva 2003/4 prevede che ogni persona che presenta una richiesta di accesso a informazioni ambientali deve indicare il suo nome reale e/o il suo indirizzo.

Ritenendo che le predette richieste non fossero realmente finalizzate a ottenere informazioni ambientali, ma facessero parte di in una campagna organizzata, condotta per motivi discutibili come quello di perturbare il suo funzionamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ai richiedenti di cui trattasi di indicarle i loro indirizzi attuali e di confermare che, in tali richieste, essi avevano utilizzato i loro veri nomi legali.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, essa ha, in sostanza, respinto tali richieste in quanto invalide.

I richiedenti di cui trattasi hanno quindi chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere a un riesame interno di tali decisioni di rigetto.

Quest’ultima ha nuovamente chiesto a tali richiedenti di confermarle o di indicarle i loro nomi legali e di comunicarle i loro indirizzi attuali.

Poiché tali informazioni non sono state fornite, le richieste di riesame interno sono state respinte per invalidità.

Tra tali decisioni di rigetto, 81 sono state oggetto di ricorsi amministrativi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (Commissario per l’informazione ambientale, Irlanda).

Pronunciandosi sui primi 58 casi di rigetto, quest’ultimo ha adottato una decisione che constatava che la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a trattare le richieste di informazione ambientale di cui trattasi come invalide. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato quest’ultima decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), giudice del rinvio.

Tale giudice ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali volte a chiarire, in sostanza, se la nozione di «richiedente», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, letto alla luce della convenzione di Aarhus, debba essere interpretata nel senso che essa richiede l’identificazione di una persona fisica o giuridica mediante il suo nome reale e/o un indirizzo fisico attuale e se, in caso di risposta negativa, essa osti a una normativa nazionale che impone una tale identificazione del richiedente.

Giudizio della Corte La Corte constata anzitutto che la direttiva 2003/4 non subordina la qualità di «richiedente» all’identificazione della persona fisica o giuridica che richiede informazioni ambientali mediante l’indicazione del suo nome reale e/o del suo indirizzo fisico attuale, sicché gli Stati membri non hanno l’obbligo di richiedere una tale identificazione.

Tale assenza di obbligo non è inficiata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/4, vale a dire, da un lato, garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché le modalità pratiche per il suo esercizio, e, dall’altro, garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa.

Ciò posto, la Corte osserva che la direttiva 2003/4 non impone alle autorità pubbliche di mettere a disposizione di entità diverse dalle persone fisiche o giuridiche l’informazione ambientale detenuta da esse o per loro conto.

La citata direttiva non impone neppure a tali autorità, dopo aver dato accesso a tale informazione a una persona fisica o giuridica, di ridare accesso a detta informazione, in un brevissimo lasso di tempo, a seguito di un numero considerevole di richieste identiche formulate da tale persona fisica o giuridica.

Infatti, richieste del genere possono incidere sull’efficacia dell’accesso di altre persone fisiche o giuridiche all’informazione ambientale, tenuto conto dell’assenza di risorse illimitate da parte delle autorità pubbliche.

Pertanto, in assenza di una disposizione del diritto dell’Unione europea che definisca più precisamente le modalità pratiche di accesso all’informazione ambientale, spetta agli Stati membri definire, nei rispettivi ordinamenti giuridici, talune modalità che consentano di assicurarsi che le richieste di accesso a tale informazione siano realmente effettuate da persone fisiche e giuridiche e non siano richieste del tipo summenzionato.

La Corte precisa, tuttavia, che tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

Nel caso di specie, la Corte non nutre dubbi in merito alla conformità della normativa nazionale di cui trattasi al principio di equivalenza.

Inoltre, la comunicazione del nome reale e/o dell’indirizzo fisico attuale del richiedente di cui trattasi non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di accesso all’informazione ambientale conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

In tali circostanze, la Corte conclude che una normativa nazionale può esigere che ogni persona che presenta una richiesta di accesso a informazioni ambientali, ai sensi della direttiva 2003/4, sia identificabile dall’autorità pubblica alla quale è rivolta una simile richiesta, mediante il suo nome, il suo indirizzo e qualsiasi altro recapito utile, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. ( 1 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio ( GU 2003, L 41, pag. 26 ). ( 2 ) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( GU 2005, L 124, pag. 1 ; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0129_RES Causa C‑129/24 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta» Ambiente – Diritto di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Richiedente informazioni ambientali – Obbligo del richiedente di identificarsi mediante il suo nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale – Insussistenza – Normativa nazionale che impone al richiedente una simile identificazione – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Convenzione di Aarhus, artt. 2, punto 4, e 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 2, punto 5) (v. punti 27‑44 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale, la Corte chiarisce la nozione di richiesta di accesso all’informazione ambientale ai sensi della direttiva 2003/4 ( 1 ), letta alla luce della convenzione di Aarhus ( 2 ), e si pronuncia sulla questione se un’autorità pubblica possa considerare una tale domanda invalida per il motivo che il richiedente non ha rispettato una normativa nazionale che gli impone di indicare il suo nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale. Tra marzo e giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un’impresa commerciale di gestione forestale che appartiene parzialmente allo Stato irlandese, ha ricevuto 97 richieste di accesso a informazioni ambientali provenienti da richiedenti anonimi o che utilizzavano pseudonimi, senza che fosse fornito un indirizzo fisico. La normativa nazionale che recepisce la direttiva 2003/4 prevede che ogni persona che presenta una richiesta di accesso a informazioni ambientali deve indicare il suo nome reale e/o il suo indirizzo. Ritenendo che le predette richieste non fossero realmente finalizzate a ottenere informazioni ambientali, ma facessero parte di in una campagna organizzata, condotta per motivi discutibili come quello di perturbare il suo funzionamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ai richiedenti di cui trattasi di indicarle i loro indirizzi attuali e di confermare che, in tali richieste, essi avevano utilizzato i loro veri nomi legali. Non avendo ricevuto alcuna risposta, essa ha, in sostanza, respinto tali richieste in quanto invalide. I richiedenti di cui trattasi hanno quindi chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere a un riesame interno di tali decisioni di rigetto. Quest’ultima ha nuovamente chiesto a tali richiedenti di confermarle o di indicarle i loro nomi legali e di comunicarle i loro indirizzi attuali. Poiché tali informazioni non sono state fornite, le richieste di riesame interno sono state respinte per invalidità. Tra tali decisioni di rigetto, 81 sono state oggetto di ricorsi amministrativi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (Commissario per l’informazione ambientale, Irlanda). Pronunciandosi sui primi 58 casi di rigetto, quest’ultimo ha adottato una decisione che constatava che la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a trattare le richieste di informazione ambientale di cui trattasi come invalide. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato quest’ultima decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), giudice del rinvio. Tale giudice ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali volte a chiarire, in sostanza, se la nozione di «richiedente», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, letto alla luce della convenzione di Aarhus, debba essere interpretata nel senso che essa richiede l’identificazione di una persona fisica o giuridica mediante il suo nome reale e/o un indirizzo fisico attuale e se, in caso di risposta negativa, essa osti a una normativa nazionale che impone una tale identificazione del richiedente. Giudizio della Corte La Corte constata anzitutto che la direttiva 2003/4 non subordina la qualità di «richiedente» all’identificazione della persona fisica o giuridica che richiede informazioni ambientali mediante l’indicazione del suo nome reale e/o del suo indirizzo fisico attuale, sicché gli Stati membri non hanno l’obbligo di richiedere una tale identificazione. Tale assenza di obbligo non è inficiata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/4, vale a dire, da un lato, garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché le modalità pratiche per il suo esercizio, e, dall’altro, garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa. Ciò posto, la Corte osserva che la direttiva 2003/4 non impone alle autorità pubbliche di mettere a disposizione di entità diverse dalle persone fisiche o giuridiche l’informazione ambientale detenuta da esse o per loro conto. La citata direttiva non impone neppure a tali autorità, dopo aver dato accesso a tale informazione a una persona fisica o giuridica, di ridare accesso a detta informazione, in un brevissimo lasso di tempo, a seguito di un numero considerevole di richieste identiche formulate da tale persona fisica o giuridica. Infatti, richieste del genere possono incidere sull’efficacia dell’accesso di altre persone fisiche o giuridiche all’informazione ambientale, tenuto conto dell’assenza di risorse illimitate da parte delle autorità pubbliche. Pertanto, in assenza di una disposizione del diritto dell’Unione europea che definisca più precisamente le modalità pratiche di accesso all’informazione ambientale, spetta agli Stati membri definire, nei rispettivi ordinamenti giuridici, talune modalità che consentano di assicurarsi che le richieste di accesso a tale informazione siano realmente effettuate da persone fisiche e giuridiche e non siano richieste del tipo summenzionato. La Corte precisa, tuttavia, che tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Nel caso di specie, la Corte non nutre dubbi in merito alla conformità della normativa nazionale di cui trattasi al principio di equivalenza. Inoltre, la comunicazione del nome reale e/o dell’indirizzo fisico attuale del richiedente di cui trattasi non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di accesso all’informazione ambientale conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione. In tali circostanze, la Corte conclude che una normativa nazionale può esigere che ogni persona che presenta una richiesta di accesso a informazioni ambientali, ai sensi della direttiva 2003/4, sia identificabile dall’autorità pubblica alla quale è rivolta una simile richiesta, mediante il suo nome, il suo indirizzo e qualsiasi altro recapito utile, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. ( 1 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio ( GU 2003, L 41, pag. 26 ). ( 2 ) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( GU 2005, L 124, pag. 1 ; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).