Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 19320/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03C9XET) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0375FVP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. Le ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato in abitazione.

Con i motivi di ricorso lamentano violazione di legge per insussistenza della consumazione del reato essendo invece configurabile il tentativo.

2. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01).

3. Applicando principi giurisprudenziali consolidati, la motivazione della Corte territoriale sottolinea infatti che compendio delittuoso era uscito completamente dalla sfera di controllo della persona offesa, allorquando le imputate si sono allontanate dall'appartamento, portando con sé la refurtiva, dandosi alla fuga per le scale.

Va quindi ribadito che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544).

Risponde invero del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4 - n. 11683 del 27/11/2018, Rv. 275278 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila per ciascuna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03C9XET) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0375FVP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Le ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato in abitazione. Con i motivi di ricorso lamentano violazione di legge per insussistenza della consumazione del reato essendo invece configurabile il tentativo. 2. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01). 3. Applicando principi giurisprudenziali consolidati, la motivazione della Corte territoriale sottolinea infatti che compendio delittuoso era uscito completamente dalla sfera di controllo della persona offesa, allorquando le imputate si sono allontanate dall'appartamento, portando con sé la refurtiva, dandosi alla fuga per le scale. Va quindi ribadito che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544). Risponde invero del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4 - n. 11683 del 27/11/2018, Rv. 275278 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila per ciascuna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 19320/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris