CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti1,1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce il 12 ottobre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della finalità di consumo personale, e non già di cessione ad altri, della detenzione delle sostanze stupefacenti. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (pagina 2); quest'ultima peraltro non adeguatamente aggredita dalle - estremamente generiche - censure, con le quali si pretenderebbe di introdurre nel processo aspetti che, per volontà delle parti, non sono stati inseriti al momento in cui è intervenuto l'accordo tra le parti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n. 103). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]Se D