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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39590/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Messina dello scorso 19 aprile, che ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, per vari "reati-scopo" e per la detenzione, in concorso con altri, di una pistola (capi 1, 2 e 33 dell'incolpazione provvisoria).

1.1. Con un primo motivo, sotto il profilo della violazione dell'art. 273, cod. proc. pen., contesta il giudizio di gravità indiziaria, essenzialmente lamentando la sopravvalutazione di suoi comportamenti invece riconducibili ad ordinarie relazioni e dinamiche familiari.

1.2. Con il secondo si duole del riconoscimento dell'aggravante dell'art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al delitto associativo, rilevando che tale fattispecie circostanziale presuppone la diretta disponibilità dell'arma e contestando che ciò possa a lei addebitarsi in relazione all'anzidetta pistola.

1.3. Con il terzo, infine, lamenta la mancata configurazione dell'ipotesi di reato di cui al comma 6 dell'art. 74, d.P.R. cit., punita con la reclusione pari nel massimo cinque anni, e, richiamando la decisione con la quale la Corte costituzionale ha ammesso il referendum abrogativo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., invoca la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari.

2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.

2. Il primo è del tutto generico, eludendo qualsiasi confronto con il ponderoso compendio probatorio gravante sull'indagata e dettagliatamente illustrato nell'ordinanza impugnata (vds. pagg. 11 - 25), che rende immediatamente ed indiscutibilmente consequenziale la deduzione compiuta da quei giudici sul ruolo attivo e, anzi, centrale della ricorrente nell'attività illecita del gruppo e nella gestione dei relativi introiti.

3. Il secondo affastella confusamente considerazioni generiche, non consentendo nemmeno di comprendere se si lamenti il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 80, lett. d), cit. (che tuttavia non può riguardare l'associazione ma, semmai, i singoli "reati-fine"), o di quella del carattere armato del sodalizio (art. 74, cit., comma 4); e, comunque, fonda tale doglianza su un'asserita estraneità della ricorrente all'episodio dell'occultamento della pistola (capo 33), in relazione al quale, però, trascura completamente la circostanziata ricostruzione dei fatti, da cui il Tribunale ha inferito - anche in questo caso con logica ineccepibile - la partecipazione attiva di costei a tale condotta delittuosa (pagg. 23-25, ord.).4.

Il terzo, oltre che anch'esso generico, è privo di qualsiasi fondamento giuridico.

Trascurando il riferimento alla decisione della Corte costituzionale sul quesito referendario, in quanto argomento patentemente eccentrico ed inconferente, e rilevato che la pena edittale per il partecipe di un sodalizio di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309, cit., comunque consente l'applicazione della custodia in carcere [essendo pari nel massimo a cinque anni di reclusione, sì come previsto dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.], è sufficiente osservare che la ricorrente non adduce neppure una ragione, in fatto o in diritto, tale da giustificare l'ipotizzabilità, nel caso specifico, di un'associazione finalizzata esclusivamente alla commissione di delitti in materia di stupefacenti di lieve entità.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Messina dello scorso 19 aprile, che ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, per vari "reati-scopo" e per la detenzione, in concorso con altri, di una pistola (capi 1, 2 e 33 dell'incolpazione provvisoria). 1.1. Con un primo motivo, sotto il profilo della violazione dell'art. 273, cod. proc. pen., contesta il giudizio di gravità indiziaria, essenzialmente lamentando la sopravvalutazione di suoi comportamenti invece riconducibili ad ordinarie relazioni e dinamiche familiari. 1.2. Con il secondo si duole del riconoscimento dell'aggravante dell'art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al delitto associativo, rilevando che tale fattispecie circostanziale presuppone la diretta disponibilità dell'arma e contestando che ciò possa a lei addebitarsi in relazione all'anzidetta pistola. 1.3. Con il terzo, infine, lamenta la mancata configurazione dell'ipotesi di reato di cui al comma 6 dell'art. 74, d.P.R. cit., punita con la reclusione pari nel massimo cinque anni, e, richiamando la decisione con la quale la Corte costituzionale ha ammesso il referendum abrogativo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., invoca la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari. 2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Il primo è del tutto generico, eludendo qualsiasi confronto con il ponderoso compendio probatorio gravante sull'indagata e dettagliatamente illustrato nell'ordinanza impugnata (vds. pagg. 11 - 25), che rende immediatamente ed indiscutibilmente consequenziale la deduzione compiuta da quei giudici sul ruolo attivo e, anzi, centrale della ricorrente nell'attività illecita del gruppo e nella gestione dei relativi introiti. 3. Il secondo affastella confusamente considerazioni generiche, non consentendo nemmeno di comprendere se si lamenti il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 80, lett. d), cit. (che tuttavia non può riguardare l'associazione ma, semmai, i singoli "reati-fine"), o di quella del carattere armato del sodalizio (art. 74, cit., comma 4); e, comunque, fonda tale doglianza su un'asserita estraneità della ricorrente all'episodio dell'occultamento della pistola (capo 33), in relazione al quale, però, trascura completamente la circostanziata ricostruzione dei fatti, da cui il Tribunale ha inferito - anche in questo caso con logica ineccepibile - la partecipazione attiva di costei a tale condotta delittuosa (pagg. 23-25, ord.).4. Il terzo, oltre che anch'esso generico, è privo di qualsiasi fondamento giuridico. Trascurando il riferimento alla decisione della Corte costituzionale sul quesito referendario, in quanto argomento patentemente eccentrico ed inconferente, e rilevato che la pena edittale per il partecipe di un sodalizio di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309, cit., comunque consente l'applicazione della custodia in carcere [essendo pari nel massimo a cinque anni di reclusione, sì come previsto dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.], è sufficiente osservare che la ricorrente non adduce neppure una ragione, in fatto o in diritto, tale da giustificare l'ipotizzabilità, nel caso specifico, di un'associazione finalizzata esclusivamente alla commissione di delitti in materia di stupefacenti di lieve entità. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..