CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11406/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'avvenuta violazione del diritto di difesa per l'omessa censura da parte del Tribunale del mancato rispetto del termine assegnato al perito d'ufficio per il deposito della relazione, ritardo che avrebbe impedito l'adeguata preparazione della difesa dell'imputato, è genericamente confezionato, perché, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. , a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della doglianza, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ed omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); nemmeno abbozza le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere decisivo, ai fini del verdetto finale, l'apporto del consulente tecnico della difesa; e, infine, è altresì manifestamente infondato in quanto, come emerge dagli atti processuali, è stato rispettato il termine di deposito della relazione peritale con conseguente suscettibilità di corretta disamina da parte della difesa, il cui consulente non è comparso in udienza (pag.2 del ricorso per cassazione) per confutarne le riflessioni e conclusioni rassegnate; non si ravvisa, pertanto, alcuna ipotesi di nullità processuale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26