CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 03744/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6350/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglian. 3570/2022 depositata i l 22/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (hinc: CGT), con la sentenza n. 3570/2022 depositata in data 22/12/2022, ha accolto l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3521/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228. 3. Contro la sentenza della CGT l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 4. Il contribuente ha resistito con controricorso. … Considerato che: 1. Occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, poiché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha notificato il ricorso in cassazione all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Lecce, sebbene indicata nella prima pagina del ricorso in cassazione e menzionata altresì nell’intestazione della sentenza impugnata nel presente giudizio. … P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Fissa alla parte ricorrente termine di giorni quaranta dalla comunicazione del presente provvedimento per la sua notificazione, unitamente al ricorso in cassazione, all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] P