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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 18927/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 7388-2025 R.G., relativo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno n. 3232/2025, pubblicato il 17 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 22 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7388/2025 Numero sezionale 63/2025 Numero di raccolta generale 18927/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma, 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 7388-2025 R.G., relativo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno n. 3232/2025, pubblicato il 17 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 22 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7388/2025 Numero sezionale 63/2025 Numero di raccolta generale 18927/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3
Sentenza Cassazione n. 18927/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris