CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11234/2022proposto da: Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, nella persona dei rispettivi Ministri in carica, l'Agenzia delle Dogane e di Monopoli di Stato, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione,nella persona del legale rappresentante pro tempore, e in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in liquidazione, e contro gli eredi [OSCURATO:PERSONA], socio e ultimo rappresentante ed eredi [OSCURATO:PERSONA], socio.-intimati - avverso l'ordinanza della Co rte di Cassazione n. 31212, depositata in data 2 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell' E conomia e delle F inanze, l'Agenzia delle Do gane e dei Monopoli, nonché il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali avevano impugnatoil lodo arbitrale emesso in data 30 luglio 2013 tra le Amministrazioni indicate e l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto una controversia relativa alla raccolta delle scommesse da parte della suddetta Agenzia ippica (concessionaria del servizio di raccolta e accettazione di scommesse ippiche) relativamente alla quale gli arbitri avevano condannato le Amministrazioni convenute ad un risarcimento a favore della Agenzia ippica;in particolare, gli arbitri avevano condannato le Amministrazioni convenute a titolo di risarcimento nella misura dello 0,25%, del corrispettivo percepito dalla società sull'intero ammontare dellaraccolta dal 1 gennaio 2001 al 31 luglio 2001, dello 0,70% del medesimo corrispettivo sull'intero ammontare della raccolta per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 aprile 2001, infine dell'8 % del corrispettivo maturato dalla società dal 1 gennaio 2000 al 1 gennaio 2006. 2.La Corte d'appellodi Roma, con sentenza n. 6026/2019, depositata in data 9 ottobre 2019, aveva dichiaratoimprocedibile l'impugnazione delle suddette amministrazioni perché per un verso l'atto di impugnazione era viziato in quanto era stata citata in giudizio l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., un soggetto privo di capacità processuale in quanto la società era estinta e pertanto la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto passivamente legittimato, aveva comportato una sanatoria con effetto ex nunc , inidonea a sanare la decadenza verificatasi per il decorso del termine di legge per impugnare il lodo e per un altro verso l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale doveva essere notificata alla parte personalmente e non presso il difensore della stessa nel procedimento arbitrale, in considerazione del fatto che nel giudizio arbitrale il rapporto con il difensore si svolgevasul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare costituzione in senso proprio. 3. Avverso la suddetta sentenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché il Ministero delle politiche agricole e forestali avevano proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo di impugnazione, con il quale si lamentava la violazione di legge per erronea e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2505 bis cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c od. proc. civ. , in quanto, essendosi verificata una fusione per incorporazione, era ammissibile l'appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive va in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa proseguendo nella società incorporante. 4.Il relatore aveva proposto la declaratoria di inammissibilità perché sarebbe stata impugnata solo una delle «ratio decidendi». Secondo il relatore, infatti, la Corte di appello aveva dichiarato la inammissibilità della citazione in appello sotto due profili: la nullità della notifica alla società e quella presso difensore. I due profili di nullità costituivano, secondo il relatore, autonome «ratio decidendi». Il ricorso sarebbe stato proposto solo per il motivo di nullità relativo alla notifica dell'appello alla parte; invece non sarebbe stato oggetto di censura l'altra autonoma « ratio decidendi » per la nullità della notifica dell'appello presso il difensore nominato nel giudizio arbitrale avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31212, depositata in data 2 novembre 2021, aveva rigettato il ricorso affermando che la sentenza impugnata si era attenuta ai principi statuiti dalla Corte, laddove aveva affermato che l'atto di impugnazione era viziato in quanto era stata citata in giudizio l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., un soggetto privo di capacità processuale in quanto la società era estinta e pertanto la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto passivamente legittimato, aveva comportato una sanatoria con effetto ex nunc, inidonea a sanare la decadenza verificatasi per il decorso del termine di legge per impugnare il lodo -aveva correttamente preso atto che la società Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cancellata dal registro delle imprese, estinta e ormai incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]., era del tutto priva di capacità giuridica e che dunque una citazione in giudizio nei 6. Il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avverso il superiore provvedimento, hanno proposto ricorso per revocazione con atto affidato adue motivi. 7. L a società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, e in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in liquidazione, e gli eredi dei soci [OSCURATO:PERSONA] (questi anche ultimo rappresentante) e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo rescindent e, i ricorrent i lamenta n o l'e rrore revocatorio ex art. 391 biscod. proc. civ., in relazione all'art. 380 bis, cod. proc. civ., all'art. 111 Cost. e all'art. 6 Cedu , in quanto la Sesta Sezione civile della Suprema Corte, con l'ordinanza n. 31212/2021, aveva ritenuto infondato il ricorso, a seguito del procedimento camerale svoltosi ai sensi dell'art. 380 bis, c.p.c., per un motivo differente rispetto a quello prospettato dal relatore ai sensi dell'art. 381 bis cod. proc. civ.. Se era vero che l'art. 38 0 bis cod. proc. civ. non attribuiva un carattere vincolante alla proposta del relatore, sembrava altrettanto corretto coniugare il primo comma con l'ultimo comma dello stesso articolo, che prevedeva la trattazione in pubblica udienza nell'ipotesi in cui la sezione semplice si discostasse dalla suddetta proposta. In tal senso si riscontra va la lesione del contraddittorio per la pronuncia dell'ordinanza, di cui si chiedeva la revocazione, a seguito di udienza non partecipata, nonostante la richiesta delle odierne Amministrazioni ricorrenti con memoria ex art. 380 bis c od. proc. civ. di rimettere la questione ad udienza pubblica. Appariva palese la violazione del contraddittorio da parte di una decisione adottata sulla base di una questione di diritto diversa da quella proposta dal relatore, l'unica idonea a legittimare il procedimento camerale di cui all'art. 380 bis c od. proc. civ. . Peraltro, era stato stipulato il 15dicembre 2016 un Protocollo d'Intesa tra Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e Avvocatura Generale dello Stato, che all'art. 5 disponeva che « quanto alla proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sezione sesta ex art. 380 bis, c.p.c. - tenuto conto dell'esigenza manifestata dall'Avvocatur a di una adeguata informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale, e contemperata tale esigenza con la necessità di evitare che l'indicazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. si trasformi in una sintetica relazione, vanificando la portata innovativa della riforma -si conviene che: [..] tal proposta dovrà indicare quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento».La legge n. 197 del 2016 che aveva modificato l'art. 375, comma secondo, cod. proc. civ., prevedendo la trattazione in pubblica udienza delle sole questioni di particolare rilevanza, doveva essere necessariamente interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, soprattutto in un ordinamento multilivello come il nostroe, specificamente, il principio del giusto processo di cui all'art.111 Cost.e all'art. 6 Cedu e il diritto a lla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.. Inoltre, era opportuno considerare il grado di giudizio i n cui il vizio era statodedotto, in quanto, in sede di legittimità l'unico rimedio esperibile per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale era proprio la revocazione. 2. Con il secondo motivo si lamentala violazione di legge per erronea e falsa applicazione artt. 2495 e 2505 biscod. civ.. La Suprema Corte aveva considerato come inesistente la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in quanto società incorporata alla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della fusione, e per questo inesistente nel mondo giuridico, senza la possibilità di una sanatoria mediante la rinnovazione della notifica nei confronti della società incorporante, nell'ottica della prosecuzione dei rapporti giuridici. Ma tale impostazione era da disattendere, in quantola notifica viziata sotto il profilo dell'edictio actionis non era inesistente, ma nulla e, pertanto, sanabile ex art. 164, comma secondo, cod. proc. civ.; il venir meno della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per la fusione per incorporazione presso la [OSCURATO:SOCIETA]., che proseguiva nei rapporti di cui aveva la titolarità il soggetto incorporato, non precludeva la rinnovazione della notifica al «nuovo soggetto titolare di quelle stesse situazioni giuridiche», ma al contrario la imponeva. Era, inoltre, illogico considerare inesistente e,quindi, non sanabile la notificazione affetta da un vizio meno grave (come eranel caso di specie dove il vizio dell'edictio actionis era stat o determinato dall'operazione di fusione) rispetto a quello di mancata indicazione del convenutoper il quale la stessa legge sanciva la nullità, prevedendo la sanatoria. 3.In via preliminare, va rilevato che la parte ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, il 29 aprile 2023 (con accetta zione il 2 maggio 2023, ore 10,15 , cfr. ricevuta di avvenuta accettazione), un'istanza con la quale ha chiesto l’autorizzazione al rinnovo delle notifiche eseguite alla [OSCURATO:SOCIETA]. (società cancellata in data 19 aprile 2018) e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e loro eredi, non essendo andate a buon fine le notifiche del ricorso per revocazionedel 29 aprile 2022. 3.1 L'istanz a di rimessione in termine per il rinnovo di dette notificazioni non può essere accolta. 3.2Ed invero, ritenuta ammissibile una istanza di rimessione in termini non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass., Sez. U., 11 settembre 2018, n. 32725), deve, comunque, affermarsi che la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c od. proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà e della tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass., Sez. U., 11 settembre 2018, n. 32725, citata). Occorre richiamare il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594, e di recente, Cass., 21 agosto 2020, n. 17577; Cass., 30 giugno 2021, n. 18426; Cass., 20 gennaio 2022, n. 1784). 3.3 Dunqu e, nel caso in esame, in disparte il primo profilo sulla imputabilità o meno della causa della decadenza, la parte ricorrente- notificante, poiché le notifiche eseguite in data 29 aprile 2022 non erano andate a buon fine , appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, dovevariattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempopari alla metà dei termini indicati dall'art. 325cod. proc. civ., ovvero per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni, salva la facoltà per la parte interessata di dimostrare che tale dilazione era insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova restava, in ogni caso, onerata; nella concreta vicenda risulta, invece, che la parte ricorrente, pur avendo appreso dell'esito negativo della notifica già alla data del deposito del ricorso per cassazione recante in allegato le notifiche in data 4 maggio 2022, non ha mai riattivato la procedura notificatoria, se non con la richiesta di autorizzazione alla rinnovazione delle notifiche del 2 maggio 2023. 4. Per le ragioni esposte, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. 4.1Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite. 4.2Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contrib