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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02569/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jjJ il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ) 73 7:5 i r) (1-..n i / ' cl) b I I O I [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che il 15 gennaio 2020 ha confermato la sentenza del tribunale di Udine che li ha dichiarati colpevole dei reati di truffa loro contestati ai capi 1) e 2). [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamenta il mancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen e con il secondo motivo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego della continuazione esterna con i reati giudicati con sentenza del tribunale di Piacenza stante l'identità del disegno criminoso.

Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e alla determinazione della pena.

I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibilb.

Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati dando conto a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata delle ragioni che impedivano l'applicazione della causa di non punibilità, così come ha dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i fatti in esame e quelli giudicati dal Tribunale di Piacenza.

Deve aggiungersi con riguardo al secondo motivo di ricorso che è pacifico che, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Indici esteriori, apprezzabilifvanno individuati in elementi costituiti dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo.

Di per sé l'omogeneità delle violazioni, sebbene indicativa di una particolare attitudine del soggetto a commettere azioni criminose della stessa indole, non consente da sola di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.21496 del 2.5.2006; conf.

Cass.pen.).

Anche perché l'unicità del disegno criminoso non può essere desunta da una "scelta delinquenziale".

Proprio la necessità di un'unica complessa deliberazione generica e preventiva, alla quale segue, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, esclude che l'abitualità nel delitto, la mera ideazione di una serie di fatti delittuosi o il programma solo generico di attività delinquenziale espresso da "una scelta di vita" possano riportare sotto il vincolo della continuazione i diversi reati, perpetrati successivamente in un ampio lasso di tempo, qualora non venga a risultare, in qualche modo, che essi, tutti o in parte, siano ricompresi, effettivamente, in un piano criminoso già deciso.

L'identità del disegno criminoso deve essere negata quando, come nel caso in esame, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.

La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.

La Corte territoriale si è adeguata ai principi indicati e, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere l'unicità del disegno criminoso tra i reati contestati all'imputato.

La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze aspecifiche dedotte sul punto in sede di ricorso.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ed entità della pena - in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jjJ il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ) 73 7:5 i r) (1-..n i / ' cl) b I I O I [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che il 15 gennaio 2020 ha confermato la sentenza del tribunale di Udine che li ha dichiarati colpevole dei reati di truffa loro contestati ai capi 1) e 2). [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamenta il mancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen e con il secondo motivo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego della continuazione esterna con i reati giudicati con sentenza del tribunale di Piacenza stante l'identità del disegno criminoso. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e alla determinazione della pena. I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibilb. Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati dando conto a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata delle ragioni che impedivano l'applicazione della causa di non punibilità, così come ha dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i fatti in esame e quelli giudicati dal Tribunale di Piacenza. Deve aggiungersi con riguardo al secondo motivo di ricorso che è pacifico che, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Indici esteriori, apprezzabilifvanno individuati in elementi costituiti dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo. Di per sé l'omogeneità delle violazioni, sebbene indicativa di una particolare attitudine del soggetto a commettere azioni criminose della stessa indole, non consente da sola di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.21496 del 2.5.2006; conf. Cass.pen.). Anche perché l'unicità del disegno criminoso non può essere desunta da una "scelta delinquenziale". Proprio la necessità di un'unica complessa deliberazione generica e preventiva, alla quale segue, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, esclude che l'abitualità nel delitto, la mera ideazione di una serie di fatti delittuosi o il programma solo generico di attività delinquenziale espresso da "una scelta di vita" possano riportare sotto il vincolo della continuazione i diversi reati, perpetrati successivamente in un ampio lasso di tempo, qualora non venga a risultare, in qualche modo, che essi, tutti o in parte, siano ricompresi, effettivamente, in un piano criminoso già deciso. L'identità del disegno criminoso deve essere negata quando, come nel caso in esame, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore. La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione. La Corte territoriale si è adeguata ai principi indicati e, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere l'unicità del disegno criminoso tra i reati contestati all'imputato. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze aspecifiche dedotte sul punto in sede di ricorso. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ed entità della pena - in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere este
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