CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 1996
Cassazione n. 15622/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/5/1996 avverso la sentenza del 15/6/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso diretto per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Milano, con la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso in Milano il 13 maggio 2021. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando vizio di violazione di legge sul punto della mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per essere stata esclusa la configurabilità del reato nella forma attenuata,trascurando il ruolo meramente esecutivo e le caratteristiche in concreto dell'attività illecita dell'imputato evidenziando che la giurisprudenza di legittimità, in sede di individuazione dei connotati della condotta ricadente nella fattispecie attenuata, ha imposto al giudice una complessiva valutazione di tutte le circostanze e modalità del fatto: il Tribunale, invece, ha valorizzato unicamente la pluralità di cessioni e il quantitativo di droga ( 35 dosi medie singole detenute) o, comunque il l'efficacia drogante dello stupefacente (dal quale erano ricavabili oltre cento dosi medie giornaliere) così effettuando una valutazione parziale (e non congiunta) delle circostanze individuate, ai fini della qualificazione giuridica, nella fattispecie incriminatrice. 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha articolato un vizio sussumibile nella violazione della legge penale sostanziale di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825), sotto l'aspetto dell'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta, un errore di diritto, per essere chiari, che va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Ai sensi dell'art. 569, in relazione all'art. 442 cod. proc. pen., l'imputato, avendo diritto di proporre appello, aveva titolo ad articolare direttamente omisso medio il ricorso per cassazione: con la limitazione stabilita dall'art. 669, comma 3, cod. proc. pen., alla stregua del quale il ricorso immediato non si applica nei casi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., e, in tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Il Tribunale, nell'operazione logico-giuridica di verifica della fattispecie di reato ascritta all'imputato, e non contestata in fatto, ha ritenuto sussumibile la condotta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 valorizzando la tipologia di sostanza stupefacente detenuta (cocaina); il numero di dosi destinate alla cessione (37, essendo confezionate in dosi cd. da strada); l'elevato titolo di principio attivo dello stupefacente (oscillante tra il 75% el'85%) e riconducibile al numero di 100 dosi medie giornaliere; la disponibilità di una ingente somma di denaro (euro 1.460,00) trovata in possesso dell'imputato/ che era stato notato intento alla cessione,essendo stato controllato nel corso di un servizio di appostamento. Rileva il Collegio come, a fronte dell'esplicito vizio dedotto con il ricorso, giustappunto la violazione di legge per l'erronea sussunzione del fatto accertato nella norma incriminatrice, non deve procedersi alla ricerca della reale intenzione della parte - che presiede alla conversione di cui al comma 3 dell'art. 669 cod. proc. pen. - qualora, per il contenuto essenziale delle censure, l'impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, anche ove prospetti - in modo larvato ma necessariamente surrettizio - il vizio di motivazione. Nel caso in esame, l'articolazione del ricorso non lascia alcun dubbio sul fatto che il ricorrente abbia consapevolmente adottato lo strumento del ricorso per saltum deducendo essenzialmente la violazione di legge, per l'erroneo apprezzamento, ai fini della qualificazione giuridica, delle circostanze del fatto positivamente valutate dal Tribunale per inferirne la qualificazione, piuttosto che la sussunzione del fatto in una condotta di "spaccio da strada", da inquadrare nel fatto lieve. La prospettazione di fondo del ricorrente - che investe una ricostruzione alternativa, in ipotesi meno grave, della condotta accertata - non è tale da connotare il denunciato vizio di violazione di legge e, pertanto, il proposto ricorso è manifestamente infondato. Non è, infatti, ravvisabile, in presenza delle argomentazioni della sentenza impugnata che ha valorizzato precise e non controverse circostanze di fatto, un errore di diritto nella qualificazione del fatto del quale sono stati colti, ai fini della rilevanza sotto l'aspetto della pericolosità di diffusione degli stupefacenti che connota l'ipotesi grave rispetto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, i tratti caratteristici basati sull'apprezzamento del dato quantitativo dello stupefacente detenuto (valutato sia con riferimento alle dosi da strada che al numero di dosi medie giornaliere ricavabili in relazione al principio attivo) e alcune caratteristiche della condotta (la reiterazione della condotta ed i lucrosi guadagni che ne conseguivano). 3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma come indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere,- elatore [OSCURATO:PERSONA] da